INDICE DEL CAPITOLO LA    SEPARAZIONE    CONSENSUALE             -            LA    SEPARAZIONE    CONSENSUALE    SU    ISTANZA    DI    PARTE             -            LA    SEPARAZIONE CONSENSUALE   SU   ISTANZA   DI   ENTRAMBE   LE   PARTI                -               LA   SEPARAZIONE   DI   FATTO             -            LA   SEPARAZIONE   BREVE             -            LA SEPARAZIONE CONSENSUALE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA   -    LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “IN COMUNE          _____________________________________ COS’È LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DETTA ANCHE “SEPARAZIONE IN COMUNE”? La “procedura   di   separazione   davanti   all’Ufficiale   di   Stato   Civile”   o   più   comunemente   la   procedura   di “separazione    in    Comune     è    una    delle    procedure    consensuali    di    separazione    introdotte    dalla    legge n.162/2014,   che   consente   alla   coppia   di   separarsi ,   con   procedura   semplificata   e   rapida   da   svolgersi   presso gli Uffici Comunali e non in Tribunale. QUANDO POSSO ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI SEPARAZIONE DAVANTI AL SINDACO? La   procedura   di   separazione   davanti   al   sindaco   (o   ad   un   suo   delegato)   nella   qualità   di   Ufficiale   dello stato Civile è riservata all’ipotesi in cui la coppia di separandi: 1 . si accordi spontaneamente sulla disciplina dei propri rapporti patrimoniali e personali, 2 . non   abbia   figli   minorenni   o   ancora   a   carico    (cioè   che   seppur   maggiorenni,   non   hanno   ancora   raggiunto la    autosufficienza    economica,    non    fruendo    di    adeguati    redditi    propri),     Leggi    l’art.lo    12    della    Legge    10 novembre 2014 n. 162  e 3 . non preveda trasferimenti immobiliari a composizione dei propri rapporti patrimoniali. (il   divieto   di   prevedere   un   assegno   divorzile   affermato   dal   TAR   in   un   primo   momento,   è   stato   poi   considerato non sussistente dal Consiglio di Stato) ____________________________ A . la   Circolare   n.   6   del   24   aprile   2015   del   Ministero   dell’Interno,   aveva   interpretato   l’art.   12   della   legge   162/2014   nel senso di consentire alla coppia di prevedere il pagamento di un assegno di mantenimento, B . il    Tar    (Tribunale    Amministrativo    Regionale)    del    Lazio    con    sentenza    05    luglio    2016    n.    7813    aveva    dichiarato illegittima   e   annullato   tale   circolare    stabilendo   invece   che   nella   procedura   di   “separazione   in   Comune”   non   poteva essere   previsto   il   pagamento   di   un   assegno   di   mantenimento.   Affermava   infatti   il   Tar   che   l’espressione   «patti   di trasferimento   patrimoniale»   vietati   della   legge,   è   un   espressione   onnicomprensiva   includente   anche   l’assegno   di mantenimento. C . Il   Consiglio   di   Stato   (Organo   Giudiziario   superiore   al   TAR)   con   sentenza   n.   4478   del   28/10/16   ha   stabilito   invece   che è   possibile   prevedere   un   assegno   di   mantenimento   in   questa   procedura.   Secondo   il   Consiglio   di   Stato,   l’espressione «patti    di    trasferimento    patrimoniale»    vietati    della    legge,    si    riferisce,    letteralmente,    agli    accordi    traslativi    della proprietà   volti   a   regolare   l’assetto   dei   propri   rapporti   economici   mediante   il   trasferimento   di   proprietà   immobiliari, mentre   l’assegno   periodico   di   mantenimento   rientra   più   propriamente   nelle   “condizioni   economiche”   e   non   nei   patti di   trasferimento   patrimoniale.   Pertanto   può   essere   previsto   un   assegno   di   mantenimento   negli   accordi   consensuali stipulati dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile. ____________________________ COSA SUCCEDE SE NON MI ACCORDO CON L’ALTRO CONIUGE? Che   non   è   utilizzabile   questa   procedura   di   separazione   in   Comune   e   pertanto   quello   dei   due   coniugi che vuole separarsi dovrà iniziare una differente procedura di separazione consensuale  o giudiziale .   SU COSA DEVO ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE PER POTERCI SEPARARE UTILIZZANDO QUESTA PROCEDURA? 1 . sul fatto di separarsi 2 . sulla disciplina dei rapporti personali 3 . sulla disciplina dei rapporti patrimoniali  A COSA SERVE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E PERSONALI? Tutte   le   procedure   di   separazione   mirano   fondamentalmente   ad   impedire   il   prosieguo   delle   liti degli   ex   coniugi   attraverso   la   realizzazione   di   una   disciplina   scritta    cogente   dei   rapporti   personali    (es. con   chi   stanno   i   figli,   quando)   e   patrimoniali    (es.   chi   paga,   cosa)   dei   coniugi   che   li   sollevi   dall’onere   di dover   quotidianamente   trovare   un   accodo   su   tali   rapporti   in   un   momento   in   cui,   per   il   fatto   delle   liti, non sono più in grado di farlo. Poiché   per   legge   i   patti   scritti   che   contengono   la   disciplina   dei   rapporti   della   coppia   successivi   al divorzio   devono   essere   rispettati   sotto   pena   di   severe   sanzioni ,   una   volta   stabiliti,   ad   entrambi   i   coniugi basterà   pretendere   il   rispetto   di   quei   patti,   se   necessario   con   azione   giudiziale,   per   non   dover   più   litigare sui rapporti da essi regolati. SU COSA DOBBIAMO ACCORDARCI IN PARTICOLARE PER REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PERSONALI CHE CI CONSENTE DI  SEPARARCI IN COMUNE? In   questa   procedura   la   disciplina   dei   rapporti   personali   è   limitata   all’ipotesi   di   figli   maggiorenni che   lavorano   e   hanno   adeguati   redditi   propri,   ma   che   continuano   a   convivere   con   i   genitori,   essendo vietato    l’utilizzo    di    questa    procedura    di    separazione    alle    coppie    che    hanno    figli    minorenni    o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Per   il   fatto   della   raggiunta   maggiore   età,   non    deve   essere   stabilito   un   regime   di   affido    dei   figli   ma solo    il   tempo   di   permanenza   degli   stessi   presso   i   coniugi   dopo   la   separazione,   specificando   quando   i   figli staranno a casa di un genitore o dell’altro.   SU COSA DOBBIAMO ACCORDARCI IN PARTICOLARE PER REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI CHE CI CONSENTE DI  SEPARARCI IN COMUNE? É   possibile   prevedere   un   assegno   di   mantenimento   per   il   coniuge   più   debole    economicamente.   Tale previsione non è giuridicamente obbligatoria. Se   il   coniuge   economicamente   più   debole,   meritevole   di   un   assegno   di   mantenimento   (vedi   le caratteristiche    e    i    presupposti    del    diritto    all’assegno    di    mantenimento ),    vuole    un    assegno    di mantenimento   e   il   coniuge   più   abbiente   glielo   nega,   il   primo   può   ottenere   comunque   detto   assegno d’imperio, dal giudice, promuovendo la differente procedura di separazione giudiziale In   genere   per   trovare   un   accordo   sulla   misura   dell’assegno   di   mantenimento   è   consigliabile   fare una   previsione   realistica   sull’assegno   che   si   potrebbe   ottenere   in   un   giudizio   di   separazione   giudiziale, cioè   in   un   giudizio   nel   quale   è   il   giudice,   al   posto   dei   coniugi   che   non   si   accordano,   a   decidere   la   misura dell’assegno.   Ciò   si   può   fare   rivolgendosi   ad   un   avvocato   o,   più   approssimativamente,   valutando   quanto occorre    mensilmente    al    coniuge    più    debole    per    mantenere    il    tenore    di    vita    goduto    in    costanza    di matrimonio. Su tale base determinate la misura dell’ assegno . Recentemente     una     sentenza     innovativa     della     Corte     di     Cassazione     Civile,     ( sez.I,     sentenza 10/05/2017   n°   11504 ),   ha   stabilito   per   il   divorzio    (e   non   per   la   separazione)   criteri   più   stringenti   per   la concessione dell’assegno divorzile Nella    separazione    la    giurisprudenza    costante     afferma    invece    che    il    criterio    per    determinare    la misura    dell’assegno    di    mantenimento    è    quello    dell’idoneità    dello    stesso    ad    assicurare    al    coniuge economicamente   più   debole   la   possibilità   di   conservare,   dopo   la   separazione,   il   tenore   di   vita   goduto   in costanza di matrimonio. Una   volta   fatta   una   previsione   di   massima   sulla   misura   dell’assegno   di   mantenimento   che   potrebbe essere   riconosciuto   in   un   giudizio   contenzioso   dal   giudice   al   coniuge   economicamente   più   debole,   la coppia   può   decidere   di   evitare   le   lungaggini   e   i   costi   di   una   separazione   giudiziale   e   accordarsi   sulla misura   dell’assegno   di   mantenimento   per   accedere   alla   celere   ed   economica   procedura   di   separazione   in Comune. Naturalmente,   non   è   previsto   dalla   legge   alcun   limite   alla   misura   dell’assegno:   la   coppia   è   libera   di scegliere   una   misura   di   assegno   di   mantenimento   di   qualunque   entità.   Se   il   coniuge   economicamente più   forte   è   d’accordo   nel   pagare   un   assegno   maggiore   rispetto   a   quello   che   garantisce   semplicemente   la conservazione   del   tenore   di   vita   goduto   in   costanza   di   matrimonio,   la   coppia   può   prevedere   tale   assegno generoso   nelle   proprie   pattuizioni,   non   è   vincolata   alla   misura   che   deriva   dal   calcolo   del   tenore   di   vita goduto   in   costanza   di   matrimonio.   Simmetricamente,   se   il   coniuge   economicamente   più   debole   non chiede   un   assegno   per   se,   è   possibile   in   questa   procedura   (alla   quale   possono   accedere   le   sole   coppie   che non    hanno    figli    minorenni    o    economicamente    non    indipendenti)    prevedere    che    non    riceva    alcun assegno.   Se   infatti   gli   assegni   per   il   mantenimento   dei   figli,   trattandosi   di   diritti   non   disponibili,   non sono rinunciabili, l’assegno per il coniuge è un diritto disponibile e pertanto può essere rinunciato.   A QUALE UFFICIO ANAGRAFICO DEVO RIVOLGERMI? E’ competente l’Ufficio Anagrafico del Comune di residenza di almeno uno dei coniugio o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. A Roma è competente l’Anagrafe Centrale di via Petroselli 50. E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO? No. in questa procedura l’assistenza di un avvocato è prevista dalla legge come facoltativa. Si può concludere validamente la procedura anche senza l’assistenza di un avvocato. COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE? I    coniugi    dovranno    presentare    personalmente     un    modulo    contenente    l’accordo     sottoscritto    da entrambi    che    verrà    ricevuto    dall’Ufficiale    dello    Stato    civile    e    presentarsi    un    seconda    volta    davanti all'Ufficiale   dello   Stato   Civile   non   prima   di   30   giorni   dal   primo   incontro,   per   confermare   le   dichiarazioni dell'accordo. L'accordo   approvato   e   registrato   ha   lo   stesso   effetto   e   tiene   luogo   dei   provvedimenti   giudiziali   che concludono le procedure ordinarie di separazione. (art.lo 6 punto 3 L.162/2014) QUANTO COSTA SEPARARSI IN COMUNE? 16 € QUANDO CONVIENE SEPARARSI IN COMUNE ? É   consigliabile   fruire   di   questa   procedura   per   l’eccezionale   economicità,   tutte   le   volte   che   non   si hanno   figli   minorenni   o   ancora   a   carico,   se   si   è   già   d’accordo   con   l’altro   coniuge   sulla   disciplina   dei propri   rapporti   successivi   alla   separazione   e   non   si   vogliono   prevedere   trasferimenti   immobiliari   a componimento dei rapporti patrimoniali (perché in questa procedura sono vietati). Se   si   hanno   figli   maggiorenni   ormai   indipendenti   economicamente,   la   prova   di   questa   circostanza deve essere offerta producendo il contratto di lavoro degli stessi.
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE SU
 
prec. succ.
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