3)    disporre    il    risarcimento    dei    danni,    a carico    di    uno    dei    genitori,    nei    confronti dell’altro; 4)    condannare    il    genitore    inadempiente    al pagamento   di   una   sanzione   amministrativa pecuniaria,   da   un   minimo   di   75   euro   a   un massimo   di   5.000   euro   a   favore   della   Cassa delle   ammende.   I   provvedimenti   assunti   dal giudice   del   procedimento   sono   impugnabili nei modi ordinari. Art. 710 Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi Le    parti    possono    sempre    chiedere, con   le   forme   del   procedimento   in   camera   di consiglio,           la           modificazione           dei provvedimenti    riguardanti    i    coniugi    e    la prole conseguenti la separazione. Il   tribunale,   sentite   le   parti,   provvede alla       eventuale       ammissione       di       mezzi istruttori    e    può    delegare    per    l'assunzione uno dei suoi componenti. Ove   il   procedimento   non   possa   essere immediatamente    definito,    il    tribunale    può adottare     provvedimenti     provvisori     e     può ulteriormente   modificarne   il   contenuto   nel corso del procedimento. Articolo           dichiarato           incostituzionale sentenza    416/92    nella    parte    in    cui    non
termine   al   convenuto   per   la   costituzione   in giudizio    ai    sensi    degli    articoli    166    e    167, primo    e    secondo    comma,    nonché    per    la proposizione   delle   eccezioni   processuali   e   di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza            deve            contenere l'avvertimento       al       convenuto       che       la costituzione      oltre      il      suddetto      termine implica   le   decadenze   di   cui   all'articolo   167   e che   oltre   il   termine   stesso   non   potranno   più essere   proposte   le   eccezioni   processuali   e   di merito non rilevabili d'ufficio. I      provvedimenti      temporanei      ed urgenti       assunti       dal       presidente       con l'ordinanza       di       cui       al       terzo       comma dell'articolo   708   possono   essere   revocati   o modificati dal giudice istruttore. Art. 709-bis. Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore All'udienza        davanti        al        giudice istruttore   si   applicano   le   disposizioni   di   cui agli     articoli     180     e     183,     commi     primo, secondo,   e   dal   quarto   al   decimo.   Si   applica altresì l'articolo 184. Nel    caso    in    cui    il    processo    debba continuare   per   la   richiesta   di   addebito,   per l'affidamento    dei    figli    o    per    le    questioni
economiche,    il    tribunale    emette    sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso    tale    sentenza    e'    ammesso soltanto   appello   immediato   che   e'   deciso   in camera di consiglio. Art. 709-ter. Soluzione            delle            controversie            e provvedimenti    in    caso    di    inadempienze    o violazioni Per    la    soluzione    delle    controversie insorte   tra   i   genitori   in   ordine   all'esercizio della      responsabilità      genitoriale      o      delle modalità    dell'affidamento    è    competente    il giudice    del    procedimento    in    corso.    Per    i procedimenti      di      cui      all'articolo      710      è competente      il      tribunale      del      luogo      di residenza del minore. A     seguito     del     ricorso,     il     giudice convoca    le    parti    e    adotta    i    provvedimenti opportuni. In    caso    di    gravi    inadempienze    o    di atti   che   comunque   arrechino   pregiudizio   al minore   od   ostacolino   il   corretto   svolgimento delle        modalità        dell’affidamento,        può modificare   i   provvedimenti   in   vigore   e   può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2)    disporre    il    risarcimento    dei    danni,    a carico   di   uno   dei   genitori,   nei   confronti   del minore;
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prevede     la     partecipazione     del     pubblico ministero          per          la          modifica          dei provvedimenti riguardanti la prole. Art. 711. separazione consensuale Nel   caso   di   separazione   consensuale previsto   nell'articolo   158   del   codice   civile,   il presidente,   su   ricorso   di   entrambi   i   coniugi, deve    sentirli    nel    giorno    da    lui    stabilito    e curare     di     conciliarli     nel     modo     indicato nell'articolo 708. Se   il   ricorso   e'   presentato   da   uno   solo dei   coniugi,   si   applica   l'articolo   706   ultimo comma.   Se   la   conciliazione   non   riesce,   si   da' atto   nel   processo   verbale   del   consenso   dei coniugi    alla    separazione    e    delle    condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La   separazione   consensuale   acquista efficacia   con   la   omologazione   del   tribunale, il   quale   provvede   in   camera   di   consiglio   su relazione del presidente. Le      condizioni      della      separazione consensuale     sono     modificabili     a     norma dell'articolo precedente.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
AVV. MICHELE CUNICO STUDIO LEGALE