PRINCIPALI NORME PROCEDURALI 
  SULLA SEPARAZIONE 
  ITitolo II: 
  DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI 
  FAMIGLIA E DI STATO DELLE
  PERSONE
  Capo I: DELLA SEPARAZIONE 
  PERSONALE DEI CONIUGI
  Art. 706. 
  Forma della domanda
  La        
  domanda        
  di        
  separazione 
  personale  
  si  
  propone  
  al  
  tribunale  
  del  
  luogo 
  dell'ultima   
  residenza   
  comune   
  dei   
  coniugi 
  ovvero,   
  in   
  mancanza,   
  del   
  luogo   
  in   
  cui   
  il 
  coniuge  
  convenuto  
  ha  
  residenza  
  o  
  domicilio, 
  con  
  ricorso  
  che  
  deve  
  contenere  
  l'esposizione 
  dei fatti sui quali la domanda e' fondata.
  Qualora    
  il    
  coniuge    
  convenuto    
  sia 
  residente  
  all'estero,  
  o  
  risulti  
  irreperibile,  
  la 
  domanda  
  si  
  propone  
  al  
  tribunale  
  del  
  luogo 
  di  
  residenza  
  o  
  di  
  domicilio  
  del  
  ricorrente,  
  e, 
  se   
  anche   
  questi   
  e'   
  residente   
  all'estero,   
  a 
  qualunque tribunale della Repubblica.
  Il     
  presidente,     
  nei     
  cinque     
  giorni 
 
 
  successivi
     
  al   
  deposito   
  in   
  cancelleria,   
  fissa 
  con     
  decreto     
  la     
  data     
  dell'udienza     
  di 
  comparizione  
  dei  
  coniugi  
  davanti  
  a  
  se',  
  che 
  deve  
  essere  
  tenuta  
  entro  
  novanta  
  giorni  
  dal 
  deposito    
  del    
  ricorso,
      
  il    
  termine    
  per    
  la 
  notificazione  
  del  
  ricorso  
  e  
  del  
  decreto  
  ed  
  il 
  termine  
  entro  
  cui  
  il  
  coniuge  
  convenuto  
  può 
  depositare  
  memoria  
  difensiva  
  e  
  documenti. 
  Al   
  ricorso   
  e   
  alla   
  memoria   
  difensiva   
  sono 
  allegate   
  le   
  ultime   
  dichiarazioni   
  dei   
  redditi 
  presentate.
  Nel    
  ricorso    
  deve    
  essere    
  indicata 
  l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.
  Art. 707.
  Comparizione personale delle parti
  I       
  coniugi       
  debbono       
  comparire 
  personalmente   
  davanti   
  al   
  presidente   
  con 
  l'assistenza del difensore. 
  Se   
  il   
  ricorrente   
  non   
  si   
  presenta   
  o 
  rinuncia,  
  la  
  domanda  
  non  
  ha  
  effetto.  
  Se  
  non 
  si     
  presenta     
  il     
  coniuge     
  convenuto,     
  il 
  presidente  
  può  
  fissare  
  un  
  nuovo  
  giorno  
  per 
  la      
  comparizione,      
  ordinando      
  che      
  la 
  notificazione  
  del  
  ricorso  
  e  
  del  
  decreto  
  gli  
  sia 
  rinnovata.
 
 
  Art. 708. 
  Tentativo di conciliazione e provvedimenti 
  del presidente
  All'udienza      
  di      
  comparizione      
  il 
  presidente    
  deve    
  sentire    
  i    
  coniugi    
  prima 
  separatamente      
  e      
  poi      
  congiuntamente, 
  tentandone la conciliazione. 
  Se     
  i     
  coniugi     
  si     
  conciliano,     
  il 
  presidente   
  fa   
  redigere   
  il   
  processo   
  verbale 
  della conciliazione.
  Se    
  la    
  conciliazione    
  non    
  riesce,    
  il 
  presidente,  
  anche  
  d'ufficio,  
  sentiti  
  i  
  coniugi 
  ed  
  i  
  rispettivi  
  difensori,  
  da'  
  con  
  ordinanza  
  i 
  provvedimenti    
  temporanei    
  e    
  urgenti    
  che 
  reputa  
  opportuni  
  nell'interesse  
  della  
  prole  
  e 
  dei   
  coniugi,   
  nomina   
  il   
  giudice   
  istruttore   
  e 
  fissa  
  udienza  
  di  
  comparizione  
  e  
  trattazione 
  davanti    
  a    
  questi.    
  Nello    
  stesso    
  modo    
  il 
  presidente      
  provvede,      
  se      
  il      
  coniuge 
  convenuto  
  non  
  compare,  
  sentiti  
  il  
  ricorrente 
  ed il suo difensore. 
  Contro  
  i  
  provvedimenti
    
  di  
  cui  
  al  
  terzo 
  comma    
  si    
  può    
  proporre    
  reclamo
      
  con 
  ricorso  
  alla  
  corte  
  d'appello
    
  che  
  si  
  pronuncia 
  in   
  camera   
  di   
  consiglio.   
  Il   
  reclamo   
  deve 
  essere   
  proposto   
  nel   
  termine   
  perentorio   
  di 
  dieci      
  giorni      
  dalla      
  notificazione      
  del 
  provvedimento.
 
 
  Art. 709. 
  Notificazione dell'ordinanza e fissazione 
  dell'udienza
  L'ordinanza  
  con  
  la  
  quale  
  il  
  presidente 
  fissa   
  l'udienza   
  di   
  comparizione   
  davanti   
  al 
  giudice     
  istruttore     
  e'     
  notificata     
  a     
  cura 
  dell'attore  
  al  
  convenuto  
  non  
  comparso,  
  nel 
  termine   
  perentorio   
  stabilito   
  nell'ordinanza 
  stessa,     
  ed     
  e'     
  comunicata     
  al     
  pubblico 
  ministero. 
  Tra  
  la  
  data  
  dell'ordinanza,  
  ovvero  
  tra 
  la    
  data    
  entro    
  cui    
  la    
  stessa    
  deve    
  essere 
  notificata   
  al   
  convenuto   
  non   
  comparso,   
  e 
  quella     
  dell'udienza     
  di     
  comparizione     
  e 
  trattazione  
  devono  
  intercorrere  
  i  
  termini  
  di 
  cui all'articolo 163-bis ridotti a meta'. 
  Con  
  l'ordinanza  
  il  
  presidente  
  assegna 
  altresì  
  termine  
  al  
  ricorrente  
  per  
  il  
  deposito 
  in   
  cancelleria   
  di   
  memoria   
  integrativa,   
  che 
  deve   
  avere   
  il   
  contenuto   
  di   
  cui   
  all'articolo 
  163,  
  terzo  
  comma,  
  numeri  
  2,  
  3,  
  4,  
  5  
  e  
  6,  
  e 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  CODICE DI PROCEDURA CIVILE