scioglimento   o   per   la   cessazione   degli   effetti civili    del    matrimonio,    per    la    separazione personale ,   per   la   separazione   giudiziale   dei beni,     per     mutamento     convenzionale     del regime    patrimoniale,    per    il    fallimento    di uno dei coniugi. Nel   caso   di   separazione   personale,   la comunione   tra   coniugi   si   scioglie    nel   momento    in    cui    il   presidente   del   tribunale autorizza    i   coniugi   a   vivere   separati ,   ovvero   alla     data     di     sottoscrizione      del     processo verbale      di     separazione     consensuale     dei coniugi     dinanzi     al     presidente,      purché   omologato .     L'ordinanza    con    la    quale    i coniugi   sono   autorizzati   a   vivere   separati   è comunicata   all'ufficiale   dello   stato   civile   ai fini      dell'annotazione      dello      scioglimento della comunione. Nel   caso   di   azienda   di   cui   alla   lettera d)    dell'articolo    177,    lo    scioglimento    della comunione   può   essere   deciso,   per   accordo dei    coniugi,    osservata    la    forma    prevista dall'articolo 162. Art. 192 Rimborsi e restituzioni Ciascuno     dei     coniugi     è     tenuto     a rimborsare      alla      comunione      le      somme prelevate    dal    patrimonio    comune    per    fini diversi   dall'adempimento   delle   obbligazioni previste dall'articolo 186.
E'     tenuto     altresì     a     rimborsare     il valore    dei    beni    di    cui    all'articolo    189,    a meno       che,       trattandosi       di       atto       di straordinaria       amministrazione       da       lui compiuto,   dimostri   che   l'atto   stesso   sia   stato vantaggioso     per     la     comunione     o     abbia soddisfatto una necessità della famiglia. Ciascuno   dei   coniugi   può   richiedere la    restituzione    delle    somme    prelevate    dal patrimonio   personale   ed   impiegate   in   spese ed investimenti del patrimonio comune. I      rimborsi      e      le      restituzioni      si effettuano    al    momento    dello    scioglimento della    comunione;    tuttavia    il    giudice    può autorizzarli    in    un    momento    anteriore    se l'interesse     della     famiglia     lo     esige     o     lo consente. Il   coniuge   che   risulta   creditore   può chiedere    di    prelevare    beni    comuni    sino    a concorrenza   del   proprio   credito.   In   caso   di dissenso     si     applica     il     quarto     comma.     I prelievi   si   effettuano   sul   denaro,   quindi   sui mobili e infine sugli immobili. Art. 193 Separazione giudiziale dei beni La    separazione    giudiziale    dei    beni può       essere       pronunziata       in       caso       di interdizione   o   di   inabilitazione   di   uno   dei coniugi   o   di   cattiva   amministrazione   della
comunione. Può       altresì       essere       pronunziata quando   il   disordine   degli   affari   di   uno   dei coniugi     o     la     condotta     da     questi     tenuta nell'amministrazione     dei     beni     mette     in pericolo     gli     interessi     dell'altro     o     della comunione   o   della   famiglia,   oppure   quando uno   dei   coniugi   non   contribuisce   ai   bisogni di     questa     in     misura     proporzionale     alle proprie sostanze e capacità di lavoro. La   separazione   può   essere   chiesta   da uno       dei       coniugi       o       dal       suo       legale rappresentante. La      sentenza      che      pronunzia      la separazione    retroagisce    al    giorno    in    cui    è stata   proposta   la   domanda   ed   ha   lo   effetto di    instaurare    il    regime    di    separazione    dei beni   regolato   nella   sezione   V   del   presente capo, salvi i diritti dei terzi. La    sentenza    è    annotata    a    margine dell'atto   di   matrimonio   e   sull'originale   delle convenzioni matrimoniali. Art. 194 Divisione dei beni della comunione La        divisione        dei        beni        della comunione   legale   si   effettua   ripartendo   in parti uguali l'attivo e il passivo. Il   giudice,   in   relazione   alle   necessità della    prole    e    all'affidamento    di    essa,    può costituire     a     favore     di     uno     dei     coniugi
l'usufrutto   su   una   parte   dei   beni   spettanti all'altro coniuge. Art. 195 Prelevamento dei beni mobili Nella   divisione   i   coniugi   o   i   loro   eredi hanno   diritto   di   prelevare   i   beni   mobili   che appartenevano   ai   coniugi   stessi   prima   della comunione    o    che    sono    ad    essi    pervenuti durante    la    medesima    per    successione    o donazione.   In   mancanza   di   prova   contraria si   presume   che   i   beni   mobili   facciano   parte della comunione. Art. 196 Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare Se   non   si   trovano   i   beni   mobili   che   il coniuge    o    i    suoi    eredi    hanno    diritto    di prelevare    a    norma    dell'articolo    precedente essi   possono   ripeterne   il   valore   provandone
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