f)      i      beni      acquisiti      con      il      prezzo      del trasferimento          dei          beni          personali sopraelencati   o   col   loro   scambio,   purchè   ciò sia        espressamente        dichiarato        all'atto dell'acquisto. L'acquisto   di   beni   immobili,   o   di   beni   mobili elencati   nell'articolo   2683,   effettuato   dopo   il matrimonio,    è    escluso    dalla    comunione,    ai sensi   delle   lettere   c),   d)   ed   f)   del   precedente comma,      quando      tale      esclusione      risulti dall'atto   di   acquisto   se   di   esso   sia   stato   parte anche l'altro coniuge. Art. 180 Amministrazione dei beni della comunione L'amministrazione   dei   beni   della   comunione e   la   rappresentanza   in   giudizio   per   gli   atti   ad essa     relativi     spettano     disgiuntamente     ad entrambi i coniugi. Il    compimento    degli    atti    eccedenti l'ordinaria      amministrazione,      nonché      la stipula   dei   contratti   con   i   quali   si   concedono o   si   acquistano   diritti   personali   di   godimento e   la   rappresentanza   in   giudizio   per   le   relative azioni   spettano   congiuntamente   ad   entrambi i coniugi. Art.li 181-185 omissis
Sezione III Della comunione legale Art. 177 Oggetto della comunione Costituiscono             oggetto             della comunione : a)    gli    acquisti     compiuti     dai    due    coniugi insieme       o       separatamente        durante       il matrimonio,   ad   esclusione   di   quelli   relativi   ai beni personali; b)    i    frutti    dei    beni     propri    di    ciascuno    dei coniugi,     percepiti     e     non     consumati     allo scioglimento della comunione; c)   i   proventi   dell'attività   separata    di   ciascuno dei     coniugi     se,     allo     scioglimento     della comunione, non siano stati consumati; d)   le   aziende    gestite   da   entrambi   i   coniugi   e costituite dopo il matrimonio. Qualora        si        tratti        di        aziende appartenenti         ad         uno         dei         coniugi anteriormente   al   matrimonio   ma   gestite   da entrambi,    la    comunione    concerne    solo    gli utili e gli incrementi. Art. 178 Beni destinati all'esercizio di impresa I         beni         destinati         all'esercizio dell'impresa    di    uno    dei    coniugi    costituita
dopo      il      matrimonio      e      gli      incrementi dell'impresa                  costituita                  anche precedentemente     si     considerano     oggetto della     comunione     solo     se     sussistono     al momento dello scioglimento di questa. Art. 179 Beni personali Non       costituiscono       oggetto       della comunione      e      sono      beni      personali      del coniuge: a)    i    beni    di    cui,    prima    del    matrimonio,    il coniuge   era   proprietario   o   rispetto   ai   quali era titolare di un diritto reale di godimento; b)      i      beni      acquisiti      successivamente      al matrimonio     per     effetto     di     donazione     o successione,   quando   nell'atto   di   liberalità   o nel    testamento    non    è    specificato    che    essi sono attribuiti alla comunione; c)    i    beni    di    uso    strettamente    personale    di ciascun coniuge ed i loro accessori; d)     i     beni     che     servono     all'esercizio     della professione        del        coniuge,tranne        quelli destinati     alla     conduzione     di     un'azienda facente parte della comunione; e)   i   beni   ottenuti   a   titolo   di   risarcimento   del danno    nonché    la    pensione    attinente    alla perdita     parziale     o     totale     della     capacità lavorativa;
Art. 186 Obblighi gravanti sui beni della comunione I beni della comunione rispondono: a)   di   tutti   i   pesi   ed   oneri   gravanti   su   di   essi   al momento dell'acquisto; b) di tutti i carichi dell'amministrazione; c)    delle    spese    per    il    mantenimento    della famiglia   e   per   l'istruzione   e   l'educazione   dei figli    e    di    ogni        obbligazione    contratta    dai coniugi,   anche   separatamente,   nell'interesse della famiglia; d)        di        ogni        obbligazione        contratta congiuntamente dai coniugi. Art.li 187- 190 omissis Art. 191 Scioglimento della comunione La     comunione     si     scioglie     per     la dichiarazione   di   assenza   o   di   morte   presunta di   uno   dei   coniugi,   per   l'annullamento,   per   lo
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