Titolo II Delle successioni legittime Capo I artt. 565 Della successione dei parenti Nella   successione   legittima   l'eredità si     devolve     al     coniuge      [581     c.c.],     ai discendenti    [legittimi    e    naturali]    [566, 567    c.c.],    agli    ascendenti    [legittimi]    [569 c.c.],     ai     collaterali     [570     c.c.],     agli     altri parenti    [572    c.c.]    e    allo    Stato    [586    c.c.], nell'ordine   e   secondo   le   regole   stabilite   nel presente titolo (1) (1)   E'   costituzionalmente   illegittimo l'art    565    nella    parte    in    cui    esclude    dalla categoria     dei     chiamati     alla     successione legittima,   in   mancanza   di   altri   successibili, e   prima   dello   Stato,   i   fratelli   e   le   sorelle naturali   riconosciuti   o   dichiarati   -   (C.   Cost. 4   luglio   1979,   n.   55).   E'   costituzionalmente illegittimo   l'art   565   nella   parte   in   cui,   in mancanza    di    altri    successibili    all'infuori dello    Stato,    non    prevede    la    successione legittima   tra   fratelli   e   sorelle   naturali,   dei quali   sia   legalmente   accertato   il   rispettivo status      di      filiazione      nei      confronti      del
CODICE CIVILE LIBRO SECONDO Delle successioni Titolo I  Capo X Dei legittimari  Sezione I art.lo 536  Dei diritti riservati ai legittimari Le    persone     a     favore     delle     quali     la   legge     riserva     una     quota     di     eredità     o    altri diritti    nella    successione    sono:    il    coniuge   [548   c.c.],   i   figli    [legittimi,   i   figli   naturali], gli ascendenti   [legittimi]. Ai   figli   [legittimi]   sono   equiparati   [i legittimati e] gli adottivi [291 ss, 304 c.c.]. A    favore    dei    discendenti    [dei    figli legittimi    o    naturali],    i    quali    vengono    alla successione   in   luogo   di   questi   [467   c.c.],   la legge     riserva     gli     stessi     diritti     che     sono riservati ai figli [legittimi o naturali]
Omissis art.lo  548 riserva a favore del coniuge separato Il   coniuge    cui   non    è   stata   addebitata la     separazione      con     sentenza     passata     in giudicato,     ai     sensi     del     secondo     comma dell'articolo      151 ,      ha      gli      stessi      diritti successori    del    coniuge    non    separato     [585 c.c.] Il   coniuge    cui   è   stata   addebitata    la separazione   [151   c.c.]   con   sentenza   passata in     giudicato     ha     diritto     soltanto      ad     un assegno         vitalizio         se         al        momento dell'apertura   della   successione    godeva    degli   alimenti  a carico del coniuge deceduto .       L'assegno      è      commisurato      alle sostanze     ereditarie     e     alla     qualità     e     al numero     degli     eredi     legittimi,     e     non     è comunque   di   entità   superiore   a   quella   della prestazione       alimentare       goduta(4).       La medesima   disposizione   si   applica   nel   caso in   cui   la   separazione   sia   stata   addebitata   ad entrambi i coniugi (5). Omissis
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CODICE CIVILE
comune   genitore   -   (C.   Cost.   12   aprile   1990 n. 184). Omissis  Capo II art. 585 Della successione del coniuge Il   coniuge   cui   non   è   stata   addebitata la     separazione      con     sentenza     passata     in giudicato    [151    2    c.c.]    ha    gli    stessi    diritti successori del coniuge non separato . Nel     caso     in     cui     al     coniuge     sia     stata addebitata     la     separazione     con     sentenza passata      in      giudicato,      si      applicano      le disposizioni          del          secondo          comma dell'articolo 548 . Omissis
AVV. MICHELE CUNICO STUDIO LEGALE