residenza
o
altri
affari
essenziali,
il
giudice,
qualora
ne
sia
richiesto
espressamente
e
congiuntamente
dai
coniugi,
adotta,
con
provvedimento
non
impugnabile,
la
soluzione
che
ritiene
più
adeguata
alle
esigenze
dell'unità
e
della
vita
della
famiglia.
Art. 146
Allontanamento dalla residenza familiare
Il
diritto
all'assistenza
morale
e
materiale
previsto
dall'art.
143
è
sospeso
nei
confronti
del
coniuge
che,
allontanatosi
(Cod.
Pen.
570)
senza
giusta
causa
dalla
residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
La
proposizione
della
domanda
di
separazione
o
di
annullamento
o
di
scioglimento
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
costituisce
giusta
causa
di
allontanamento
dalla
residenza
familiare
.
Il
giudice
può,
secondo
le
circostanze,
ordinare
il
sequestro
dei
beni
del
coniuge
allontanatosi,
nella
misura
atta
a
garantire
l'adempimento
degli
obblighi
previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147.
Art. 147
CAPO IV
Dei diritti e dei doveri che nascono dal
matrimonio
Art. 143
Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con
il
matrimonio
il
marito
e
la
moglie
acquistano
gli
stessi
diritti
e
assumono i medesimi doveri.
Dal
matrimonio
deriva
l'obbligo
reciproco
alla
1)
fedeltà,
2)
all'
assistenza
morale
e
materiale
,
alla
3)
collaborazione
nell'interesse
della
famiglia
e
alla
4)
coabitazione
.
Entrambi
i
coniugi
sono
tenuti,
ciascuno
in
relazione
alle
proprie
sostanze
e
alla
propria
capacità
di
lavoro
professionale
o
casalingo
,
a
5)
contribuire ai bisogni della famiglia
.
Art. 143 bis
Cognome della moglie
La
moglie
aggiunge
al
proprio
cognome
quello
del
marito
e
lo
conserva
durante
lo
stato
vedovile,
fino
a
che
passi
a
nuove nozze.
Art. 143 ter (abrogato)
Art. 144
Indirizzo della vita familiare e residenza
della famiglia
I
coniugi
concordano
tra
loro
l'indirizzo
della
vita
familiare
e
fissano
la
residenza
della
famiglia
secondo
le
esigenze
di
entrambi
e
quelle
preminenti
della famiglia stessa.
A
ciascuno
dei
coniugi
spetta
il
potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art. 145
Intervento del giudice
In
caso
di
disaccordo
ciascuno
dei
coniugi
può
chiedere,
senza
formalità,
l'intervento
del
giudice
il
quale,
sentite
le
opinioni
espresse
dai
coniugi
e,
per
quanto
opportuno,
dai
figli
conviventi
che
abbiano
compiuto
il
sedicesimo
anno,
tenta
di
raggiungere una soluzione concordata.
Ove
questa
non
sia
possibile
e
il
disaccordo
concerne
la
fissazione
della
Doveri verso i figli
Il
matrimonio
impone
ad
ambedue
i
coniugi
l'obbligo
di
1)
mantenere
,
2)
istruire
ed
3)
educare
la
prole
tenendo
conto
delle
capacità,
dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art. 148
Concorso negli oneri
I
coniugi
devono
adempiere
l'obbligazione
prevista
nell'articolo
precedente
in
proporzione
alle
rispettive
sostanze
e
secondo
la
loro
capacità
di
lavoro professionale o casalingo.
Quando
i
genitori
non
hanno
mezzi
sufficienti,
gli
altri
ascendenti
legittimi
o
naturali,
in
ordine
di
prossimità,
sono
tenuti
a
fornire
ai
genitori
stessi
i
mezzi
necessari
affinché
possano
adempiere
i
loro doveri nei confronti dei
figli.
In
caso
di
inadempimento
il
presidente
del
tribunale,
su
istanza
di
CODICE CIVILE