residenza   o   altri   affari   essenziali,   il   giudice, qualora    ne    sia    richiesto    espressamente    e congiuntamente    dai    coniugi,    adotta,    con provvedimento       non       impugnabile,       la soluzione    che    ritiene    più    adeguata    alle esigenze     dell'unità     e     della     vita     della famiglia. Art. 146 Allontanamento dalla residenza familiare Il     diritto     all'assistenza     morale     e materiale   previsto   dall'art.   143   è   sospeso nei   confronti   del   coniuge   che,   allontanatosi (Cod.    Pen.    570)    senza    giusta    causa    dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi. La   proposizione   della   domanda   di separazione      o     di     annullamento     o     di scioglimento    o    di    cessazione    degli    effetti civili     del     matrimonio     costituisce     giusta causa    di    allontanamento    dalla    residenza familiare . Il       giudice       può,       secondo       le circostanze,   ordinare   il   sequestro   dei   beni del   coniuge   allontanatosi,   nella   misura   atta a    garantire    l'adempimento    degli    obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147. Art. 147
CAPO IV Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio  Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi Con    il    matrimonio    il    marito    e    la moglie     acquistano     gli     stessi     diritti     e assumono i medesimi doveri. Dal     matrimonio     deriva     l'obbligo reciproco    alla    1)    fedeltà,     2)    all' assistenza morale   e   materiale ,   alla   3)   collaborazione   nell'interesse     della     famiglia     e     alla     4) coabitazione . Entrambi     i     coniugi     sono     tenuti, ciascuno      in      relazione      alle      proprie sostanze      e     alla     propria     capacità     di lavoro   professionale   o   casalingo ,   a   5) contribuire ai bisogni della famiglia . Art. 143 bis Cognome della moglie La     moglie     aggiunge     al     proprio cognome   quello   del   marito   e   lo   conserva durante   lo   stato   vedovile,   fino   a   che   passi   a
nuove nozze. Art. 143 ter (abrogato)  Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia I      coniugi      concordano      tra      loro l'indirizzo   della   vita   familiare   e   fissano   la residenza      della      famiglia      secondo      le esigenze   di   entrambi   e   quelle   preminenti della famiglia stessa. A    ciascuno    dei    coniugi    spetta    il potere di attuare l'indirizzo concordato. Art. 145 Intervento del giudice In   caso   di   disaccordo   ciascuno   dei coniugi     può     chiedere,     senza     formalità, l'intervento   del   giudice   il   quale,   sentite   le opinioni   espresse   dai   coniugi   e,   per   quanto opportuno,   dai   figli   conviventi   che   abbiano compiuto     il     sedicesimo     anno,     tenta     di raggiungere una soluzione concordata. Ove    questa    non    sia    possibile    e    il disaccordo     concerne     la     fissazione     della
Doveri verso i figli Il   matrimonio   impone   ad   ambedue i    coniugi    l'obbligo    di    1)    mantenere ,    2) istruire    ed    3)    educare    la    prole    tenendo conto      delle      capacità,      dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Art. 148 Concorso negli oneri I       coniugi       devono       adempiere l'obbligazione          prevista          nell'articolo precedente    in    proporzione    alle    rispettive sostanze    e    secondo    la    loro    capacità    di lavoro professionale o casalingo. Quando   i   genitori   non   hanno   mezzi sufficienti,   gli   altri   ascendenti    legittimi   o naturali,    in    ordine    di    prossimità,    sono tenuti   a   fornire   ai   genitori   stessi   i   mezzi necessari    affinché    possano    adempiere    i loro doveri nei confronti dei figli. In      caso      di      inadempimento       il presidente     del     tribunale,     su     istanza     di
CODICE CIVILE
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