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INDICE

 

 

Il presente capitolo è focalizzato sulle procedure di separazione consensuale. Per avere maggiori informazioni di tipo generico sull’istituto della separazione, sulle regole comuni alla separazione consensuale e giudiziale, sulle sue caratteristiche funzioni e peculiarità, ti suggeriamo di leggere il capitolo "la separazione"

 

 

 CAPITOLO 7) LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “IN COMUNE"


COS’È LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DETTA ANCHE “SEPARAZIONE IN COMUNE”?

La “procedura di separazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile” o più comunemente la procedura di “separazione in Comune” è una delle procedure consensuali di separazione introdotte dalla legge n.162/2014, che consente alla coppia di separarsi, con procedura semplificata e rapida da svolgersi presso gli Uffici Comunali e non in Tribunale.


QUANDO POSSO ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI SEPARAZIONE DAVANTI AL SINDACO?

La procedura di separazione davanti al sindaco (o ad un suo delegato) nella qualità di Ufficiale dello stato Civile è riservata all’ipotesi in cui la coppia di separandi:
1. si accordi spontaneamente sulla disciplina dei propri rapporti patrimoniali e personali,
2. non abbia figli minorenni o ancora a carico (cioè che seppur maggiorenni, non hanno ancora raggiunto la autosufficienza economica, non fruendo di adeguati redditi propri), Leggi l’art.lo 12 della Legge 10 novembre 2014 n. 162 e
3. non preveda trasferimenti immobiliari a composizione dei propri rapporti patrimoniali.

(il divieto di prevedere un assegno divorzile affermato dal TAR in un primo momento, è stato poi considerato non sussistente dal Consiglio di Stato)
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A. la Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell’Interno, aveva interpretato l’art. 12 della legge 162/2014 nel senso di consentire alla coppia di prevedere il pagamento di un assegno di mantenimento,
B. il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio con sentenza 05 luglio 2016 n. 7813 aveva dichiarato illegittima e annullato tale circolare stabilendo invece che nella procedura di “separazione in Comune” non poteva essere previsto il pagamento di un assegno di mantenimento. Affermava infatti il Tar che l’espressione «patti di trasferimento patrimoniale» vietati della legge, è un espressione onnicomprensiva includente anche l’assegno di mantenimento.
C. Il Consiglio di Stato (Organo Giudiziario superiore al TAR) con sentenza n. 4478 del 28/10/16 ha stabilito invece che è possibile prevedere un assegno di mantenimento in questa procedura. Secondo il Consiglio di Stato, l’espressione «patti di trasferimento patrimoniale» vietati della legge, si riferisce, letteralmente, agli accordi traslativi della proprietà volti a regolare l’assetto dei propri rapporti economici mediante il trasferimento di proprietà immobiliari, mentre l’assegno periodico di mantenimento rientra più propriamente nelle “condizioni economiche” e non nei patti di trasferimento patrimoniale. Pertanto può essere previsto un assegno di mantenimento negli accordi consensuali stipulati dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
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COSA SUCCEDE SE NON MI ACCORDO CON L’ALTRO CONIUGE?

Che non è utilizzabile questa procedura di separazione in Comune e pertanto quello dei due coniugi che vuole separarsi dovrà iniziare una differente procedura di separazione consensuale o giudiziale.


SU COSA DEVO ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE PER POTERCI SEPARARE UTILIZZANDO QUESTA PROCEDURA?

1. sul fatto di separarsi
2. sulla disciplina dei rapporti personali
3. sulla disciplina dei rapporti patrimoniali


A COSA SERVE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E PERSONALI?

Tutte le procedure di separazione mirano fondamentalmente ad impedire il prosieguo delle liti degli ex coniugi attraverso la realizzazione di una disciplina scritta cogente dei rapporti personali (es. con chi stanno i figli, quando) e patrimoniali (es. chi paga, cosa) dei coniugi che li sollevi dall’onere di dover quotidianamente trovare un accodo su tali rapporti in un momento in cui, per il fatto delle liti, non sono più in grado di farlo.
Poiché per legge i patti scritti che contengono la disciplina dei rapporti della coppia successivi al divorzio devono essere rispettati sotto pena di severe sanzioni, una volta stabiliti, ad entrambi i coniugi basterà pretendere il rispetto di quei patti, se necessario con azione giudiziale, per non dover più litigare sui rapporti da essi regolati.


SU COSA DOBBIAMO ACCORDARCI IN PARTICOLARE PER REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PERSONALI CHE CI CONSENTE DI SEPARARCI IN COMUNE?


In questa procedura la disciplina dei rapporti personali è limitata all’ipotesi di figli maggiorenni che lavorano e hanno adeguati redditi propri, ma che continuano a convivere con i genitori, essendo vietato l’utilizzo di questa procedura di separazione alle coppie che hanno figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Per il fatto della raggiunta maggiore età, non deve essere stabilito un regime di affido dei figli ma solo il tempo di permanenza degli stessi presso i coniugi dopo la separazione, specificando quando i figli staranno a casa di un genitore o dell’altro.


SU COSA DOBBIAMO ACCORDARCI IN PARTICOLARE PER REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI CHE CI CONSENTE DI SEPARARCI IN COMUNE?

É possibile prevedere un assegno di mantenimento per il coniuge più debole economicamente. Tale previsione non è giuridicamente obbligatoria.
Se il coniuge economicamente più debole, meritevole di un assegno di mantenimento (vedi le caratteristiche e i presupposti del diritto all’assegno di mantenimento), vuole un assegno di mantenimento e il coniuge più abbiente glielo nega, il primo può ottenere comunque detto assegno d’imperio, dal giudice, promuovendo la differente procedura di separazione giudiziale
In genere per trovare un accordo sulla misura dell’assegno di mantenimento è consigliabile fare una previsione realistica sull’assegno che si potrebbe ottenere in un giudizio di separazione giudiziale, cioè in un giudizio nel quale è il giudice, al posto dei coniugi che non si accordano, a decidere la misura dell’assegno. Ciò si può fare rivolgendosi ad un avvocato o, più approssimativamente, valutando quanto occorre mensilmente al coniuge più debole per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Su tale base determinate la misura dell’assegno.
Recentemente una sentenza innovativa della Corte di Cassazione Civile, (sez.I, sentenza 10/05/2017 n° 11504), ha stabilito per il divorzio (e non per la separazione) criteri più stringenti per la concessione dell’assegno divorzile
Nella separazione la giurisprudenza costante afferma invece che il criterio per determinare la misura dell’assegno di mantenimento è quello dell’idoneità dello stesso ad assicurare al coniuge economicamente più debole la possibilità di conservare, dopo la separazione, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Una volta fatta una previsione di massima sulla misura dell’assegno di mantenimento che potrebbe essere riconosciuto in un giudizio contenzioso dal giudice al coniuge economicamente più debole, la coppia può decidere di evitare le lungaggini e i costi di una separazione giudiziale e accordarsi sulla misura dell’assegno di mantenimento per accedere alla celere ed economica procedura di separazione in Comune.
Naturalmente, non è previsto dalla legge alcun limite alla misura dell’assegno: la coppia è libera di scegliere una misura di assegno di mantenimento di qualunque entità. Se il coniuge economicamente più forte è d’accordo nel pagare un assegno maggiore rispetto a quello che garantisce semplicemente la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la coppia può prevedere tale assegno generoso nelle proprie pattuizioni, non è vincolata alla misura che deriva dal calcolo del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Simmetricamente, se il coniuge economicamente più debole non chiede un assegno per se, è possibile in questa procedura (alla quale possono accedere le sole coppie che non hanno figli minorenni o economicamente non indipendenti) prevedere che non riceva alcun assegno. Se infatti gli assegni per il mantenimento dei figli, trattandosi di diritti non disponibili, non sono rinunciabili, l’assegno per il coniuge è un diritto disponibile e pertanto può essere rinunciato.


A QUALE UFFICIO ANAGRAFICO DEVO RIVOLGERMI?

E’ competente l’Ufficio Anagrafico del Comune di residenza di almeno uno dei coniugio o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. A Roma è competente l’Anagrafe Centrale di via Petroselli 50.


E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO?

No. in questa procedura l’assistenza di un avvocato è prevista dalla legge come facoltativa. Si può concludere validamente la procedura anche senza l’assistenza di un avvocato.


COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE?

I coniugi dovranno presentare personalmente un modulo contenente l’accordo sottoscritto da entrambi che verrà ricevuto dall’Ufficiale dello Stato civile e presentarsi un seconda volta davanti all'Ufficiale dello Stato Civile non prima di 30 giorni dal primo incontro, per confermare le dichiarazioni dell'accordo.
L'accordo approvato e registrato ha lo stesso effetto e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che concludono le procedure ordinarie di separazione. (art.lo 6 punto 3 L.162/2014)


QUANTO COSTA SEPARARSI IN COMUNE?

16 €


QUANDO CONVIENE SEPARARSI IN COMUNE ?

É consigliabile fruire di questa procedura per l’eccezionale economicità, tutte le volte che non si hanno figli minorenni o ancora a carico, se si è già d’accordo con l’altro coniuge sulla disciplina dei propri rapporti successivi alla separazione e non si vogliono prevedere trasferimenti immobiliari a componimento dei rapporti patrimoniali (perché in questa procedura sono vietati).
Se si hanno figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente, la prova di questa circostanza deve essere offerta producendo il contratto di lavoro degli stessi.




segue: la separazione giudiziale
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