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INDICE

 

1) LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE - 2) LA FASE DI URGENZA - 3) LA FASE ISTRUTTORIA - 4) LA SENTENZA

 

 

 

Il presente capitolo è focalizzato sulla procedura di separazione giudiziale. Per avere maggiori informazioni di tipo generico sull’istituto della separazione, sulle regole comuni alla separazione consensuale e giudiziale, sulle sue caratteristiche funzioni e peculiarità ti suggeriamo di leggere i capitoli precedenti che trovi

 


CAPITOLO 1) LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE


COS’È LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE?


La separazione giudiziale è la procedura che consente ad un coniuge di separarsi contro la volontà dell’altro.
É utilizzabile nel caso in cui l’altro coniuge non vuole separarsi o non vi è alcun accordo sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali successivi alla separazione.

La separazione coniugale è infatti un dritto che un coniuge può esercitare anche contro la volontà dell’altro e la separazione giudiziale è lo specifico strumento previsto dall’ordinamento per esercitare tale diritto contro la volontà dell’altro coniuge.

Con questo procedimento, che si svolge necessariamente in tribunale, il giudice, su domanda di un coniuge:

1. dispone la separazione (contro la volontà dell’altro coniuge) e

2. detta egli stesso d’imperio la disciplina dei rapporti della famiglia successivi alla separazione (al posto dei coniugi che su tale disciplina non si sono accordati).


A COSA SERVE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DELLA COPPIA DETTATA D’IMPERIO DAL GIUDICE?

La disciplina cogente (cioè che i separati sono obbligati a rispettare, sotto pena di severe sanzioni) dei rapporti dei coniugi serve a sollevarli dalla necessità di trovare un accodo quotidiano sugli stessi (ad es. chi paga, cosa, con chi stanno i figli, quando) nel momento in cui, per il fatto delle liti, non sono più in grado di farlo.

Ad ognuno dei coniugi basterà pretendere il rispetto della disciplina stabilita dal giudice, se necessario giudizialmente, per evitare il proseguimento di discussioni e liti.


QUANTE PROCEDURE SONO PREVISTE DALL’ORDINAMENTO PER OTTENERE LO STATUS DI SEPARATA/O, SE MANCA L’ACCORDO CON L’ALTRO CONIUGE?

A differenza delle procedure di separazione consensuale, che sono 5, è previsto dall’ordinamento un solo tipo di procedura per potersi separare senza il consenso dell’altro coniuge: la separazione giudiziale.


E’ NECESSARIO ANDARE IN TRIBUNALE PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE?

Sì. A differenza di alcune procedure di tipo consensuale che non prevedono la necessità di recarsi in Tribunale, qualora manchi il consenso dell’altro coniuge alla separazione non è prevista la possibilità di realizzare lo status di separata/o con procedure da tenersi presso Uffici diversi dal Tribunale o recandosi semplicemente presso il proprio avvocato.


COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE?

Chi vuole separarsi contro la volontà dell’altro coniuge o se manca con questi un accordo sulla disciplina dei rapporti successiva alla separazione (ad es. manca l’accordo sulla misura degli assegni di mantenimento o sui tempi di permanenza dei figli con l’uno e l’altro dei genitori) si rivolge ad un avvocato il quale scrive una lettera all’altro coniuge con invito ad essere contattato (personalmente o per il tramite di un legale di sua fiducia) e l’avviso che in difetto, verrà iniziata una procedura di separazione giudiziale.

Una volta che l’altro coniuge o il suo avvocato hanno preso contatti, vengono eseguite delle negoziazioni nel tentativo di trovare un accordo che consenta ai coniugi di accedere ad una procedura di separazione consensuale. Gli avvocati infatti, anche se incaricati di iniziare un procedura di separazione giudiziale, sono deontologicamente tenuti a verificare se è comunque possibile evitare ai coniugi i costi e i tempi di una procedura contenziosa ed ottenere lo stesso risultato: un disciplina dei rapporti della coppia che soddisfi i propri clienti, fruendo della più breve ed economica procedura di separazione consensuale.

Se le trattative non danno buon esito, l’avvocato incaricato procede a redigere un ricorso per separazione giudiziale nel quale espone i fatti per cui viene chiesta la separazione: la c.d. causa petendi, con l’indicazione della disciplina dei rapporti della coppia che si chiede al giudice di disporre nella sentenza: il c.d. petitum.
Il ricorso si deposita in tribunale, la causa viene attribuita ad un giudice, egli fissa l’udienza di prima comparizione delle parti e ordina al ricorrente (il coniuge che ha fatto il ricorso) di notificare al convento (cioè all’altro coniuge chiamato in tribunale) il ricorso stesso e il decreto del giudice con il quale, come appena detto, quest’ultimo ha fissato l’udienza di prima comparizione: la c.d. udienza presidenziale, alla quale i coniugi sono entrambi convocati.


COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE, CHE HA RICEVUTO LA NOTIFICA DEL RICORSO, NON SI PRESENTA NEMMENO IN TRIBUNALE ?

Il coniuge convenuto, al quale sia stato regolarmente notificato il ricorso (ed il pedissequo decreto, leggi sopra) non è obbligato a costituirsi o a presentarsi in tribunale. Se non lo fa, in sua contumacia se non costituito, o in sua assenza se costituito ma non presente, viene comunque eseguita la procedura ed all’esito della stessa viene emessa una sentenza che detto coniuge dovrà rispettare sotto pera di severe sanzioni.


QUALI DOCUMENTI DEVO PORTARE ALL’AVVOCATO PER INIZIARE LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE?

I c.d. certificati di rito che devono essere allegati alla domanda (certificato di residenza di entrambi i coniugi, certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi unitamente all’estratto dell’atto di matrimonio) se li procura l’avvocato stesso.

Per consentire al giudice di disciplinare i rapporti patrimoniali della coppia, cioè di determinare la misura degli assegni, è obbligatorio per entrambe le parti, depositare le ultime dichiarazioni dei redditi leggi l’art.lo 706 comma 3 c.p.c. che vanno portate in copia all’avvocato.
La separazione giudiziale è divisa in due fasi:

1. una prima fase detta fase d’urgenza e

2. una seconda fase detta la fase istruttoria

 

CAPITOLO 2) LA FASE D'URGENZA



A COSA SERVE LA FASE DI URGENZA E QUELLA ISTRUTTORIA?

Se il giudice conoscesse una delle parti potrebbe favorirla. Pertanto il giudice è un terzo che deve non conoscere le parti. (Se ha rapporti di amicizia con una di loro può essere ricusato dall’altra e sostituito con altro giudice imparziale).

Se il giudice non conosce le parti, non conosce nemmeno il motivo della loro lite. Per conoscere il motivo della loro lite allo scopo di dirimerla in base alla legge con una sentenza che le parti sono obbligate a rispettare, l’ordinamento prevede che le cause (ordinarie) comincino con una fase, detta istruttoria, durante la quale il giudice viene a conoscenza dei fatti che hanno causato la lite e acquisisce i dati sulla base dei quali stabilirà quale delle due parti abbia ragione.

Tuttavia l’istruttoria può durare anni, (si pensi al caso in cui debba essere disposta una CTU (cioè una Consulenza Tecnica d’Ufficio) o debbano essere ascoltati molti testimoni in differenti udienze fissate a mesi di distanza).

Orbene è evidente che se ci sono due coniugi in lite nello stesso appartamento non possono aspettare anni perché venga completata la fase istruttoria ed emesso un provvedimento che disponga la separazione e impedisca il degenerare delle loro liti.

Pertanto la normativa della separazione giudiziale è affidata non alle leggi ordinarie ma ad una legge speciale che prevede che il giudice, all’esito della primissima udienza, che è tenuta dal presidente del tribunale o un suo delegato ed è per questo detta “udienza presidenziale”, emetta immediatamente una disciplina cogente (cioè che i coniugi sono obbligati a rispettare) e che l’istruttoria cominci dopo.

Tale disciplina cogente è contenuta in un primo provvedimento detto decreto provvisorio o decreto presidenziale (perché lo emette il presidente del tribunale) a cognizione sommaria cioè “a occhio”, secondo il prudente apprezzamento del giudice, sulla base del solo interrogatorio delle parti eseguito lo stesso giorno dell’udienza presidenziale e delle sole prove disponibili in quel momento.

Come detto, la normativa che disciplina questa prima fase è voluta dalla necessità di separare la coppia che litiga, in genere nello stesso appartamento, ut ne cives ad arma ruant, il più rapidamente possibile, anche al costo di emettere un provvedimento (il decreto provvisorio) poco ponderato.

Pertanto questa prima parte della procedura di separazione giudiziale è chiamata fase d’urgenza, essendo l’urgenza lo scopo fondamentale perseguito dal legislatore in questa prima fase della procedura speciale di separazione giudiziale.

Come detto, poiché il decreto provvisorio a cognizione sommaria è emesso prima dell’istruttoria e dunque senza aver fatto l’istruttoria, può essere parzialmente o completamente erroneo: il giudice ha dovuto decidere in fretta, senza avere dati completi. Per questo motivo la Legge prevede che detto decreto provvisorio sia destinato a disciplinare solo provvisoriamente i rapporti della coppia (in ciò sta il nome di tale atto) e ad essere sempre sostituito dalla sentenza finale emessa quest’ultima invece all’esito dell’istruttoria, sulla base di un approfondito esame dei fatti di causa eseguito durante tale seconda fase.

La fase di urgenza si conclude proprio con l’emissione del detto decreto provvisorio. Poi comincia la seconda fase detta istruttoria presso un nuovo giudice detto giudice istruttore.


QUANTO TEMPO OCCORRE PER OTTENERE IL DECRETO PROVVISORIO?

Il decreto provvisorio deve essere emesso all’esito dell’udienza presidenziale. Quasi sempre viene scritto immediatamente alla fine dell’udienza stessa.

Può accedere che il giudice si riservi e che sciolga la riserva nei 7-30 giorni successivi. L’udienza deve avvenire per legge entro 90 giorni dalla proposizione della domanda leggi l’art.lo 706 commma 3 c.p.c. (tali termini stabiliti dalla legge spesso non vengono rispettati dai tribunali che fissano l’udienza di prima comparizione ben oltre i 90 giorni dal deposito del ricorso).


ALL’UDIENZA PRESIDENZIALE POSSO MANDARE IL MIO AVVOCATO O DEVO ANDARE IO PERSONALMENTE?

La legge stabilisce che all’udienza presidenziale i coniugi si presentino personalmente davanti al giudice leggi l’art.lo 707 c.p.c., pertanto il proprio avvocato non potrà presentarsi e tenere tale udienza da solo. Se la parte non può presentarsi in modo scusabile, (ad es. aveva lo stesso giorno un urgente visita medica) esibendo documentazione idonea a provare tali circostanze, può essere chiesto ed ottenuto un rinvio della stessa udienza ad altra data.

E’ necessaria la presenza personale delle parti solo in occasione dell’udienza presidenziale, mentre in tutte le altre udienze le parti (o una di loro) possono non essere presenti, salvo il caso che il Giudice abbia espressamente disposto la loro comparizione.


COSA CONTIENE IL DECRETO PROVVISORIO?

Il decreto provvisorio contiene un ordine dato ad un coniuge di allontanarsi dalla casa coniugale per realizzare il fatto della separazione, una disciplina completa dei rapporti personali (viene definito l’affidamento dei figli) e patrimoniali (vengono disposti gli assegni di mantenimento per il coniuge meno abbiente e per la prole, viene assegnata la casa coniugale).


UNA VOLTA EMESSO IL DECRETO PROVVISORIO SONO SEPARATA/O?

La separazione della coppia viene dichiarata con sentenza parziale sullo status, quasi sempre entro pochi giorni dall’emissione del decreto provvisorio con il quale il giudice autorizza i coniugi a vivere separati. La sentenza parziale sullo status viene anche detta impropriamente “sentenza non definitiva”. leggi l’art.lo 709 bis c.p.c.
Il motivo per cui è possibile emettere una sentenza parziale sullo status prima dell’istruttoria è nel fatto che tutto ciò che deve accertare il giudice per emettere tale sentenza è il fatto del matrimonio (la cui prova già risulta agli atti, essendo obbligatorio depositare l’estratto dell’atto di matrimonio contestualmente alla proposizione della domanda), la volontà di almeno un coniuge di separarsi, l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che verifica con l’interrogatorio delle parti nell’udienza presidenziale.


SE IL DECRETO PROVVISORIO CONTIENE UNA DISCIPLINA CHE IO RITENGO LESIVA DEGLI INTERESSI MIEI O DELLA PROLE POSSO IMPUGNARLO?

Si, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento che dovesse effettuare la controparte, presso il differente organo giudiziario della Corte di Appello posso effettuare un impugnazione che si chiama reclamo immediato in Corte di Appello. leggi l’art.lo 708 commma 4 c.p.c,. La corte di Appello può riformare, con ordinanza, anche totalmente il decreto provvisorio emettendo un’ordinanza che si sostituisce d’imperio a tale provvedimento emesso nella fase d’urgenza dal giudice del tribunale.

Il giudizio di primo grado, dopo la decisione della Corte di Appello sul decreto provvisorio, prosegue in tribunale dove era cominciato ed è rimasto pendente durante il reclamo in Corte di Appello.


E’ IMPORTANTE IMPUGNARE IL DECRETO PROVVISORIO O NO,
VISTO CHE E’ PROVVISORIO E DESTINATO AD ESSERE SOSTITUITO DALLA SENTENZA?

Se erroneo e avversa gli interessi della parte o della prole è meglio impugnarlo subito, perché la validità del decreto provvisorio e la sua disciplina, che i coniugi devono osservare, può conservarsi fino alla sentenza, per tutta l’istruttoria a dunque anche per anni.

Il giudice istruttore infatti, in assenza di una modificazione del quadro probatorio dei fatti rappresentati dalla parti in fase d’urgenza, non può modificare, per un ripensamento, il decreto provvisorio che non sia stato impugnato in Corte di Appello, essendo prevista dalla Legge una specifica modalità di impugnazione di tale decisione.


SE IMPUGNO IL DECRETO PROVVISORIO IN CORTE D’APPELLO PER CONVINCERE I GIUDICI DELLE MIE RAGIONI, POSSO PORTARE NUOVE PROVE O RIFERIRE FATTI NUOVI CHE NON AVEVO SCRITTO NEL RICORSO PRESENTATO AL GIUDICE DEL TRIBUNALE ?

No. Il motivo è nel fatto che un principio generale dell’ordinamento è il riconoscimento al cittadino della possibilità di impugnare una decisione giurisdizionale considerata erronea presso altri giudici, come garanzia contro gli errori giudiziari.
Se in Appello chiedo di giudicare fatti nuovi che non avevo esposto al giudice del tribunale e pertanto controparte non aveva su quelli esercitato alcuna difesa e il giudice su quelli non aveva giudicato, de facto chiedo ai giudici della Corte di Appello di giudicare per la prima volta questi nuovi fatti.

Qualora la decisione della Corte di Appello sia erronea, chi subisce le conseguenze di tale errore non può più appellare, perché non è prevista dall’ordinamento una “Corte di Appello 2” (la Corte di Cassazione non è un organo giurisdizionale che riesamina il merito) e si avrebbe pertanto una violazione del principio sopra enunciato.

L’ordinamento, per evitare il problema descritto, vieta di introdurre nuovi fatti e prove a conforto degli stessi in Corte di Appello e consente solo di argomentare ed evidenziare gli errori del giudice di primo grado nel decidere, sugli stessi fatti e sulle stesse prove a lui offerte nella fase di urgenza.
Pertanto è importante effettuare un lavoro accurato ed esaustivo nella redazione del ricorso introduttivo della procedura.


CAPITOLO 3) LA FASE ISTRUTTORIA



COSA SUCCEDE DOPO LA FASE D’URGENZA?

Come detto, conclusa la fase di urgenza comincia la fase istruttoria della procedura di separazione giudiziale che è del tutto simile a quella della causa ordinarie. In essa verranno acquisti i dati che consentiranno al giudice di emettere una sentenza ponderata.

Si potranno ascoltare testimoni, chiedere la disposizione della CTU, l’esecuzione delle indagini della polizia tributaria, etc.


IL GIUDICE DEL TRIBUNALE, DURANTE L’ISTRUTTORIA, PUÒ MODIFICARE LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO?

Si ma solo se successivamente all’emissione dell’ordinanza della Corte di Appello che modifica il decreto provvisorio siano intervenuti fatti nuovi o siano state acquisite durante l’istruttoria prove che evidenziano un inadeguatezza della decisione della Corte di Appello basata sulle sole prove disponibili nella sola fase di urgenza. Altrimenti vale l’ordinanza della Corte di Appello che il giudice istruttore non può modificare se la ritiene semplicemente sbagliata.


IL GIUDICE DEL TRIBUNALE, DURANTE L’ISTRUTTORIA, PUÒ MODIFICARE LE PROPRIE DECISIONI CON LE QUALI AVEVA MODIFICATO QUELLA DELLA CORTE DI APPELLO ?

se gli accertamenti ulteriori effettuati durante l’istruttoria sono modificativi del quadro probatorio disponibile al momento in cui lo stesso giudice ha modificato la decisione della Corte di Appello e determinano una inadeguatezza della disciplina contenuta nel proprio provvedimento, il giudice istruttore può modificare la propria decisione di nuovo e un numero illimitato di volte, in qualunque momento fino alla sentenza. art.lo 709 c.p.c. ultimo comma


NEL DOMANDARE AL GIUDICE UNA MODIFICA DELL’ULTIMO PROVVEDIMENTO POSSO PORTARE NUOVE PROVE O RIFERIRE FATTI NUOVI PER CONVINCERLO DELLE MIE RAGIONI,?

Nelle cause ordinarie la possibilità di proporre nuove prove è sottoposta a termini c.d. perentori, oltre i quali non è più possibile farlo, perché se le parti avessero la facoltà di introdurre nuove prove all’infinito potrebbero usare questa facoltà per scopi dilatori (cioè per ritardare all’infinito il momento dell’emissione di una sentenza che temessero sfavorevole ai loro interessi).

Ugualmente il petitum (cioè il provvedimento richiesto all’inizio della causa) non può essere modificato (ma solo rinunciato in tutto o in parte) perchè se fosse possibile modificare ad libitum il petitum cioè l’oggetto della domanda su cui il giudice deve decidere, il Tribunale si troverebbe a decidere su una causa con oggetto virtualmente indefinito giacché la parte che si rende conto di avere torto potrebbe modificare il petitum per evitare la soccombenza o allo scopo di posticipare all’infinito il momento dell’emissione della sentenza.

Nel procedimento speciale di separazione invece è possibile portare nuove prove anche dopo la scadenza dei termini perentori e modificare il petitum se successivamente all’inizio della causa si verificano fatti nuovi.

Ciò in quanto, a differenza delle cause ordinare, le procedure speciali di separazione hanno lo scopo di disciplinare situazioni in continuo divenire. (Ad es. se nel ricorso iniziale la ricorrente chiede un certo assegno di mantenimento e il marito durante la causa perde il lavoro oppure ha una promozione e guadagna il doppio, non ha senso proseguire la causa vietando alla ricorrente di modificare la domanda (cioè il petitum) visto che, essendo cambiati i presupposti, una determinazione dell’assegno fatta sulla base delle condizioni che avevano i coniugi ad inizio causa sarebbe del tutto inadeguata rispetto alla mutata situazione).

Come detto, la facoltà di modificare il petitum e produrre nuove prove a conforto dello stesso è subordinata all’ipotesi che nuovi fatti si siano verificati successivamente alla proposizione della domanda (avvenuta all’inizio della causa). Se invece nulla è cambiato dall’inizio della causa non si può né cambiare il petitum, né portare nuove prove esattamente come nelle cause ordinarie.

Pertanto è importante effettuare un lavoro accurato ed esaustivo nella redazione del ricorso introduttivo della procedura giacché è in realtà raro che si verifichino eventi della vita importanti tali da modificare gli assetti patrimoniali della coppia durante il periodo relativamente breve (1 - 3 anni) dell’istruttoria.


QUANTO DURA LA FASE ISTRUTTORIA?

a differenza della fase d’urgenza che la legge stabilisce che si debba concludere entro 90 giorni dalla proposizione della domanda, leggi l’art.lo 706 commma 3 c.p.c, la durata della fase istruttoria non è determinata dalla legge perché potrebbe essere moto breve se vi è la necessità di effettuare solo accertamenti limitati o molto lunga se è necessario eseguire estesi accertamenti (immaginiamo se occorre una CTU cioè una consulenza tecnica d’ufficio per determinare le condizioni psicologiche dei genitori e stabilire il tipo di affido più idoneo alla cura degli interessi della prole, oppure se occorre un’indagine della polizia tributaria per verificare i reali redditi del coniuge più abbiente che ad es. è un imprenditore e sussiste l’ipotesi di dichiarazioni fiscali non veritiere, ipotesi fondata ad es. su una marcata divergenza tra il tenore di vita sostenuto e i redditi dichiarati.

Oppure se occorre ascoltare più testimoni, ad es. sul fatto di maltrattamenti compiuti in famiglia da uno dei coniugi, in più udienze che in genere vengono fissate a distanza di mesi l’una dall’altra).

La fase istruttoria si conclude con una sentenza che definisce il giudizio.


POSSO FAR CESSARE LA CAUSA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE E SEPARARMI CONSENSUALMENTE SE TROVO UN ACCORDO CON L’ALTRO CONIUGE?

Si. E’ possibile far cessare una causa di separazione giudiziale in qualunque momento se sorge un accordo tra i coniugi. Ciò non solo durante la fase l’istruttoria ma anche durante la primissima fase d’urgenza.

Questa attività si chiama mutamento di rito che trasforma una separazione giudiziale in una consensuale.

(Non è possibile invece trasformare una consensuale in una giudiziale se viene meno l’accordo prima della conclusione della procedura di separazione).

 

CAPITOLO 4) LA SENTENZA


COS’È LA SENTENZA DI SEPARAZIONE?

la sentenza è un provvedimento emesso dal Tribunale che detta una disciplina dettagliata e cogente dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi separati che gli stessi sono tenuti a rispettare.


QUAL’È LO SCOPO DELLA SENTENZA?

sollevare i coniugi dall’onere di trovare un accordo quotidiano sulla gestione della famiglia (chi prende i figli, quando, chi paga, cosa) in un momento in cui, per il fatto delle liti, non sono più in grado di farlo e consentire loro di ritrovare una tranquillità che gli permetta di meditare serenamente sul da farsi: riconciliarsi o divorziare.


COSA SUCCEDE SE UNO DEI CONIUGI NON RISPETTA LA SENTENZA?
(la seguente disciplina è applicabile anche al provvedimento che conclude una qualunque delle procedure di separazione consensuale, avendo tali provvedimenti la stessa efficacia di una sentenza emessa nel giudizio di separazione giudiziale)

Se non rispetta la disciplina dei rapporti personali, su istanza del coniuge non inadempiente:

il giudice civile può: (art.lo 709 ter c.p.c.)

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

il giudice penale può:

1) condannare il coniuge inadempiente per il reato previsto dall’art.lo 388 codice penale cioè mancata ottemperanza ad una sentenza del giudice civile.

2) condannare il coniuge inadempiente per il reato previsto dall’art.lo 570 codice penale cioè violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Se non rispetta la disciplina dei rapporti patrimoniali su istanza del coniuge non inadempiente:

il giudice civile può:

1) procedere esecutivamente contro il debitore inadempiente che risponde dei suoi debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri (art.lo 2740 c.c.), cioè pignorare i beni del coniuge che non paga gli assegni, venderli alle aste pubbliche e consegnare il ricavato nella misura del credito al coniuge creditore (e ovviamente il residuo all’altro).

2) Se il coniuge debitore è stipendiato, disporre la distrazione alla fonte dello stipendio e cioè ordinare al datore di lavoro del coniuge obbligato al pagamento e inadempiente di versare direttamente all’avente diritto una parte dello stipendio decisa nella misura dal giudice (che in questa materia non è limitata al quinto) e ovviamente il residuo all’altro coniuge suo dipendente.

il giudice penale può:

1) condannare il coniuge inadempiente per il reato previsto dall’art.lo 388 codice penale cioè mancata ottemperanza ad una sentenza del giudice civile.

2) condannare il coniuge inadempiente per il reato previsto dall’art.lo 570 codice penale cioè violazione degli obblighi di assistenza familiare.


IL GIUDICE NELLA SENTENZA PUÒ DECIDERE DI TRASFERIRE LA PROPRIETÀ DI BENI DI UN CONIUGE A FAVORE DELL’ALTRO PER EQUILIBRARE I RAPPORTI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA SUCCESSIVI ALLA SEPARAZIONE?

No. il giudice per regolare i rapporti patrimoniali della coppia può solo disporre:

1. gli assegni di mantenimento,

2. la condivisione tra i coniugi di alcune spese della prole (es. scolastiche, mediche, ricreative, ludiche, in una misura definita generalmente con una percentuale e delle spese straordinarie sostenute per la prole anch’esse in una misura espressa percentualmente).

3. l’assegnazione della casa ove sono maturate e persistono le abitudini della prole.
Il giudice non può trasferire la proprietà di beni di un coniuge all’altro, per equilibrare e disciplinare i rapporti
della famiglia.

E’ invece possibile, ed anzi favorito dalla legge con esenzioni fiscali, il trasferimento della proprietà di beni tra i coniugi in base ad un loro accordo spontaneo nella diversa procedura di separazione consensuale per comporre i rapporti patrimoniali relativi alla separazione stessa.


SE DOPO LA CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE MIO MARITO RICEVE UN AUMENTO DI STIPENDIO O SE TRASCURA I FIGLI, POSSO CHIEDERE, NEL PRIMO CASO UN AUMENTO DEGLI ASSEGNI E NEL SECONDO DI MODIFICARE IL REGIME DI AFFIDO STABILITO NELLA SENTENZA?

Si. In qualunque tempo è possibile modificare le disposizioni contenute nella sentenza di separazione giudiziale concernenti il coniuge (art.156 c.c. ultimo comma) o quelle concernenti i figli (art. 337 Quinquies c.c.) (con ricorso in tribunale -art.lo 710 c.p.c.-) se dopo l’emissione della stessa (e dunque dopo la conclusione della causa) avvengono fatti del tipo indicato nel titolo del presente paragrafo.

Inoltre, in materia di separazione è possibile modificare, se insorgono fatti nuovi, qualunque provvedimento successivo che riforma il precedente, un numero illimitato di volte, per adeguare la disciplina dei rapporti personali e patrimoniali della coppia agli eventi che caratterizzano l’evoluzione della vita.

E’ prassi ordinaria, per esempio, chiedere un aumento degli assegni computati quando i figli erano piccoli, nel momento in cui gli stessi diventano adolescenti. Infatti, prima bastava nutrirli e portarli al parco per soddisfare le loro esigenze.

Quando diventano adolescenti hanno la necessità di comperare il motorino, il telefonino, pagare la discoteca, il pub etc. Per contro, in genere, i genitori col passare degli anni fanno carriera e guadagnano di più, onde si verifica uno sbilanciamento dei rapporti patrimoniali, nell’esempio, che il tribunale, su domanda, può riequilibrare.

Per quanto riguarda la possibilità di chiedere un aumento dell’assegno di mantenimento per il fatto dell’aumento del reddito dell’obbligato, bisogna distinguere a seconda che l’aumento stesso fosse prevedibile o imprevedibile e a seconda che l’assegno del quale si richiede l’aumento sia quello del coniuge o dei figli.

L’aumento dei redditi del coniuge più abbiente consente di chiedere l’aumento dell’assegno di mantenimento dell’altro coniuge solo se era prevedibile prima della separazione e pertanto faceva parte delle aspettative di benessere maturate dal coniuge meno abbiente durante il progetto matrimoniale.

In genere un aumento dei redditi a seguito di una promozione durante la carriera del coniuge che lavora è prevedibile e rappresenta un aspettativa dell’altro coniuge, pertanto è possibile in questo caso chiedere un aumento dell’assegno di mantenimento.

Invece, ad es. una vincita al totocalcio eseguita dal coniuge che paga l’assegno non è prevedibile, non faceva parte del progetto matrimoniale e pertanto non è possibile chiedere un aumento dell’assegno di mantenimento sulla base di questa circostanza, essendo la vincita una circostanza eterogenea e imprevedibile che non rientra nelle aspettative maturate dal coniuge beneficiario (cioè che riceve l’assegno) durante i progetto matrimoniale.

E’ invece sempre possibile chiedere l’aumento dell’assegno di mantenimento dei figli all’aumentare (significativo) dei redditi dell’obbligato, indipendentemente dalla prevedibilità della causa dell’incremento dei redditi.



POSSO CHIEDERE IO LA SEPARAZIONE DI MIA FIGLIA DAL PROPRIO MARITO PERCHÉ MI SEMBRA VESSATA DALLO STESSO?

No. Solo i coniugi possono chiedere la propria separazione personale. art.lo 150 comma 3 c.c.


QUANDO POSSO DIVORZIARE SE MI SEPARO CON QUESTA PROCEDURA?

Occorre aspettare almeno un anno dall’udienza presidenziale anche se la sentenza che dispone la separazione è già passata in giudicato.

(La sentenza che dispone la separazione, passa in giudicato dopo 6 mesi se notificata a controparte o dopo un anno se non viene notificata e sempre che non venga impugnata).

Come abbiamo visto nei precedenti capitoli invece se la separazione è conseguita con procedure consensuali occorre aspettare solo 6 mesi per poter divorziare.



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