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Il presente capitolo è focalizzato sulle procedure di separazione consensuale. Per avere maggiori informazioni di tipo generico sull’istituto della separazione, sulle regole comuni alla separazione consensuale e giudiziale, sulle sue caratteristiche funzioni e peculiarità, ti suggeriamo di leggere il capitolo "la separazione"
CAPITOLO 6) LA SEPARAZIONE CONSENSUALE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA
COS’È LA SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
La separazione con negoziazione assistita è una delle 
nuove procedure di separazione consensuale introdotte dalla Legge n. 162/2014 
che consente ai coniugi di conseguire lo status di separati senza andare in 
Tribunale e in breve tempo.
Come tutte le procedure di separazione essa mira, inter alia, ad impedire il prosieguo e il degenerare delle liti che fossero sorte durante il coniugio, mediante la realizzazione di una disciplina dei rapporti della coppia (determinando ad es. chi paga, cosa, con chi stanno i figli, quando) successiva alla separazione, di tipo giuridicamente cogente (cioè che i coniugi sono obbligati a rispettare sotto pena di severe sanzioni), allo scopo di sollevare la coppia dalla necessità di trovare quotidianamente un intesa su tali rapporti in un momento in cui, per il fatto delle liti, non sono più in grado di farlo.
Una volta realizzata detta disciplina cogente infatti, ad 
ognuno dei coniugi basterà pretenderne il rispetto, se necessario con azione 
giudiziale, per evitare liti e discussioni. 
Poiché la procedura di separazione con negoziazione 
assista è una delle procedure di separazione di tipo consensuale, sia la 
decisione di separarsi, sia la detta disciplina cogente dei rapporti della 
coppia successivi alla separazione è necessario che siano definite con il 
consenso di entrambi i coniugi, sulla base pertanto di un accordo, non essendo 
consentito, in questa procedura, che un giudice possa stabilire il fatto della 
separazione e dettare la disciplina cogente dei rapporti della coppia d’imperio 
al posto dei coniugi che non si sono accordati. 
La procedura è disegnata per tentare di raggiungere 
tale necessario accordo sul fatto della separazione e sulla detta disciplina 
mediante negoziazioni condotte con l’assistenza degli avvocati, da cui il nome 
della procedura: separazione con “negoziazione assistita”.
Se l’accordo, nonostante le negoziazioni condotte da 
professionisti esperti, non matura, la separazione consensuale con negoziazione 
assistita non è procedibile. 
E’ NECESSARIO ANDARE IN TRIBUNALE PER SEPARARSI CON 
LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
No, come detto, la procedura di separazione con 
negoziazione assistita consente alla coppia di evitare di andare in tribunale, 
(come è invece necessario, almeno una volta, per incontrare personalmente il 
Presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale disciplinata 
dal Codice Civile). 
L’accordo deve essere depositato presso la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale (in un ufficio che si trova per l’appunto in 
tribunale) ma tale adempimento è eseguito dagli avvocati, pertanto la coppia che 
sceglie tale procedura per separarsi consensualmente non dovrà mai mettere piede 
in tribunale, dovrà solo recarsi presso lo studio del proprio avvocato. 
QUANDO POSSO ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE 
ASSISTITA ?
La legge sulla separazione con negoziazione 
assistita, nella sua formulazione originaria, prevedeva il divieto di accedere a 
tale procedura nel caso della presenza di figli minorenni. 
Nella formulazione 
filale della norma è stata invece prevista la possibilità di fruire di questa 
procedura anche se la coppia ha figli minori, ovvero maggiorenni economicamente 
non autosufficienti. 
Dunque qualunque coppia di coniugi che intende 
separasi può accedere a questa procedura.
SE VOGLIO INIZIARE SUBITO UNA PROCEDURA DI 
SEPARAZIONE GIUDIZIALE IN TRIBUNALE PERCHÉ RITENGO CHE NON RIUSCIRÒ AD 
ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE, DEVO COMUNQUE PRIMA ESPERIRE UNTENTATIVO DI 
CONCILIAZIONE CON LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA? 
No. In materia di separazione dei coniugi la legge 
non prevede l’esperimento obbligatorio preliminare della negoziazione assistita 
a pena di improcedibilità della domanda in tribunale. 
Le parti infatti possono 
anche adire immediatamente il Tribunale se non pensano che la procedura di 
negoziazione assistita possa essere utile: si pensi al caso in cui i coniugi 
sono in completo disaccordo sia sulla misura degli assegni, sia sull’affidamento 
della prole, sia sull’assegnazione della casa coniugale: è evidente che non 
hanno interesse a perdere tempo e soldi in negoziazioni che realisticamente 
rimarrebbero infruttuose. 
(Per altre materie invece la legge prevede l’obbligatorietà dell’esecuzione preliminare del tentativo di conciliazione eseguito con la negoziazione assistita.
In questo modo la Pubblica 
Amministrazione ottiene di ridurre il carico di lavoro dei tribunali evitando di 
impegnare i giudici ad elaborare quelle controversie che le parti stesse 
riescono a dirimere con la negoziazione assistita. In queste materie solo il 
preliminare esperimento della procedura di negoziazione assistita, anche se 
conclusa con un mancato accordo, certificato dagli avvocati, consente di 
introdurre un giudizio in Tribunale, essendo improcedibile, in mancanza di esso, 
qualunque domanda giudiziale).
POSSO ESEGUIRE LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA 
PERSONALMENTE, SENZA ANDARE DA UN AVVOCATO? 
No, come detto, questa procedura di separazione 
consensuale viene realizzata con negoziazioni eseguite con l’assistenza 
necessaria degli avvocati.
E’ POSSIBILE ESEGUIRE LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE 
CONSENSUALE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON UN SOLO AVVOCATO PER ENTRAMBI I 
CONIUGI? 
No, per questa procedura di separazione consensuale è 
prescritta dalla legge l’assistenza necessaria di un avvocato per ognuno dei due 
coniugi. (Art.lo 6 punto 1 Legge n. 162/14).
COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
E’ necessario rivolgersi ad un avvocato, non essendo 
previsto che la coppia possa da sola eseguire tale procedura, ed occorre la 
presenza obbligatoria, stabilita dalla legge, di un avvocato per parte, cioè uno 
per la moglie e uno per il marito. 
Leggi l’art.lo 6 della Legge 10 novembre 2014 
n. 162.
Dopo aver firmato un documento con cui incaricate il vostro legale di procedere alla separazione consensuale con negoziazione assistita, egli scrive una lettera al vostro coniuge con l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione, cioè un contratto che disciplina il modo di condurre le negoziazioni (dove incontrarsi, quando, quante volte, etc) e il tempo delle negoziazioni, obbligando le parti ad incontrarsi e discutere in modo da tentare di raggiungere un accordo sul fatto di separarsi e sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali successivi alla separazione.
Come detto, 
trattandosi di una procedura di separazione consensuale, tale accordo è 
necessario per suo il perfezionamento. 
E SE L’ALTRO CONIUGE INVITATO A STIPULARE LA 
CONVENZIONE NON RISPONDE NEMMENO, ALL’INVITO? 
La legge (articolo 4 L.162/2014) stabilisce che “la 
mancata risposta (all’invito) entro trenta giorni o il suo rifiuto,(a stipulare 
la convenzione) può essere valutato dal giudice al fine delle spese di un 
eventuale successivo giudizio in tribunale e di quanto previsto dagli articoli 
96 (lite temeraria) e 642, primo comma, del codice di procedura civile”. 
Se l’altro coniuge ignora l’invito, il coniuge che ha 
scritto la lettera è costretto ad iniziare, se vuole separarsi, un giudizio 
contenzioso in tribunale. 
In questo giudizio contenzioso il coniuge che non ha risposto o non ha accettato di aderire e stipulare la convenzione, può essere per questo motivo condannato dal giudice a pagare le spese di lite sostenute dal coniuge che aveva scritto la lettera di invito inutilmente e può essere anche condannato a pagare un ulteriore somma per lite temeraria (art.lo 96 c.p.c).
Questa previsione di legge ha l’effetto di indurre il coniuge che riceve la 
lettera di invito a rispondere ed aderire alla convenzione proposta. 
COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE INVITATO A STIPULARE 
LA CONVENZIONE RISPONDE ALL’INVITO E STIPULA LA CONVENZIONE? 
Una volta stipulata la convenzione cioè un contratto 
che ha per oggetto i modi di condurre le negoziazioni e i tempi di queste, le 
parti eseguono tali negoziazioni per il tramite dei loro legali di fiducia od 
insieme ad essi. 
Lo scopo delle negoziazioni è il raggiungimento di un 
accordo sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali della coppia 
successivi alla separazione. 
Tale accordo è l’elemento fondamentale, necessario al 
perfezionamento della procedura di separazione consensuale. 
La disciplina frutto dell’accordo è infatti per legge cogente, cioè deve essere rispettata, sotto pena di severe sanzioni. Tale disciplina serve a sollevare i coniugi dalla necessità di far sorgere quotidianamente un accordo sulla gestione della famiglia in un momento in cui, per il fatto delle liti, non sono più in grado di farlo.
Ai coniugi sarà infatti 
sufficiente pretendere il rispetto della disciplina oggetto dell’accordo per non 
dover più discutere e litigare sul da farsi quotidiano.
Evidentemente le negoziazioni potranno produrre due 
esiti: 
A) l’accordo non si raggiunge,
B) l’accordo si raggiunge
________
A) Se i coniugi non si accordano, il fatto del 
mancato accordo viene certificato dagli avvocati. Detta attestazione dei 
difensori prova che la negoziazione assistita è stata eseguita, seppur 
infruttuosamente e ciò consente alla parte convenuta di evitare le sanzioni 
previste dalla legge, descritte nel paragrafo precedente. 
Poiché -a causa del mancato accordo- la procedura di 
separazione con negoziazione assistita è stata infruttuosa, le parti, se 
vogliono separarsi, potranno esperire altre procedure di separazione. 
B) Se i coniugi si accordano, l’accordo stesso viene 
sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato dagli avvocati nell’Ufficio 
della Procura della Repubblica presso il Tribunale per ottenere il “nulla osta” 
(nel caso di assenza di figli minorenni) o “l’autorizzazione” (in caso di 
presenza di figli minorenni) alla trascrizione della separazione presso 
l’anagrafe che conserva il registro dell’atto di matrimonio. 
Ottenuto il “nullaosta” o “l’autorizzazione” i legali 
che hanno assistito la coppia nelle negoziazioni hanno l’obbligo di chiedere, 
entro 10 giorni, (termine che decorre secondo l’interpretazione di alcuni 
Tribunali dal ritiro del provvedimento, secondo altri dall’emissione dello 
stesso) la trascrizione del “nullaosta” o “l’autorizzazione”, unitamente 
all’accordo con le firme certificate, all’Ufficio dello Stato Civile del Comune 
ove il matrimonio è stato celebrato.
Tale trascrizione perfeziona e completa la procedura 
di separazione consensuale con negoziazione assistita. 
La trascrizione nei registri anagrafici della 
separazione a seguito di negoziazione assistita produce gli stessi effetti di 
una sentenza emessa dal tribunale (a seguito di procedura di separazione 
giudiziale) o del decreto di omologa emesso dal tribunale (a seguito di 
procedura di separazione consensuale).
QUANTO DURA L’ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE?
Il tempo della negoziazione non è rimesso del tutto 
alla volontà delle parti ma è stabilito dalla legge nei suoi limiti minimi e 
massimi. 
Esso deve essere non inferiore ad un mese e non superiore a 3 mesi, 
termine quest’ultimo che è consentito prorogare per ulteriori 30 giorni se le 
parti si accodano in tal senso. 
RAGGIUNTO L’ACCORDO C’È LA CERTEZZA DELLA CONCLUSIONE 
POSITIVA DELLA PROCEDURA ?
In presenza di figli no.
Il motivo per cui la procedura prevede che il testo dell’accodo debba essere trasmesso al Procuratore della Repubblica è nel fatto che questi deve verificare la corrispondenza del’ accordo maturato tra i coniugi all’interesse della prole.
Se ritiene che questa 
corrispondenza manca “trasmette l’accordo, entro 5 giorni, al presidente del 
tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle 
parti e provvede senza ritardo”. 
Dunque c’è la possibilità che se il Procuratore del 
Repubblica ritiene ad es. che gli assegni previsti per il mantenimento della 
prole siano troppo bassi, non autorizzi la trascrizione e trasmetta invece gli 
atti al Presidente del Tribunale. 
In assenza di figli invece il nulla osta viene sempre 
emesso.
COSA SUCCEDE SE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
RITIENE GLI ACCORDI NON IDONEI ALLA CURA DELL’INTERESSE DELLA PROLE E TRASMETTE 
GLI ATTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Questi, convocati e sentiti i coniugi, che possono 
modificare il contenuto dell’accordo, decide d’imperio se autorizzare la 
trascrizione dell’accordo dei coniugi presso l’anagrafe (atto che perfeziona e 
conclude la procedura) o rifiutare tale autorizzazione (impedendo il 
perfezionarsi della procedura) lasciando i coniugi non separati, i quali 
doveranno cominciare da capo una nuova procedura di separazione se vogliono 
separarsi. 
UNA VOLTA CONVOCATI I CONIUGI, PUÒ IL PRESIDENTE DEL 
TRIBUNALE, AL POSTO LORO, STABILIRE LA DISCIPLINA DELLA SEPARAZIONE IN MODO CHE 
GLI INTERESSI DELLA PROLE SIANO ADEGUATAMENTE CURATI? 
No. L’accordo, espresso nell’ambito di un procedura 
di tipo consensuale, in quanto tale, non può essere modificato da terzi senza 
perdere la propria natura. Pertanto nemmeno il Presiedente lo può modificare.
Se il Presidente ritiene il contenuto dell’accordo 
dei coniugi inidoneo alla cura degli interessi dei figli, può solo rifiutare 
l’autorizzazione alla trascrizione dell’accordo, impedendo il perfezionarsi 
della procedura ma non modificarne d’imperio il contenuto, per il motivo detto.
QUANTO TEMPO DEVO ASPETTARE PER POTERE DIVORZIARE 
DOPO LA SEPARAZIONE OTTENUTA CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA ? 
6 mesi dalla data dell’accordo di separazione 
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita. (art.lo n. 3 comma 
2 punto 2 lettera “b” L. 898/70).
QUINDI QUANTO TEMPO OCCORRE COMPLESSIVAMENTE PER 
SEPARARSI CON LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
La durata delle negoziazioni, per legge, (art.lo 2 
punto 2 L.162/2014) non può essere inferiore ad 1 mese. 
Molti giuristi osservano 
che non ha senso se l’accordo sorge in una settimana, fare aspettare la coppia 
per altre 3 settimane prima di poterlo depositare presso l’Ufficio del 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, allo scopo di ottenere 
l’autorizzazione/nullaosta (vedi paragrafi precedenti). 
La logica di questa scelta del legislatore è quella 
di costringere i coniugi ad una meditata formulazione della disciplina frutto 
dell’accordo ed evitare i probabili errori che deriverebbero da una negoziazione 
affrettata.
(Su internet si leggono annunci che promettono di completare la procedura di separazione con negoziazione assistita in tempi inferiori a quelli minimi previsti dalla legge.
E’ immaginabile, che se l’accordo sorge dopo una settimana o già sussiste prima dell’inizio delle negoziazioni perchè la coppia lo ha già elaborato e definito, si possa essere tentati di “risolvere il problema” del tempo minimo delle negoziazioni stabilito dalla legge in 1 mese, con l’indicazione nella convenzione, che è un atto tra privati, di una data di inizio delle negoziazioni più risalente rispetto a quella reale, in modo che risulti già passato 1 mese.
Tale soluzione però non è 
consentita dalla legge). 
L’ufficio del Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale impiega a Roma circa 7 giorni ad emettere l’autorizzazione/nullaosta.
l’Ufficio del Registro degli Atti di Matrimonio a 
Roma impiega circa 1 mese per effettuare la trascrizione.
Quindi il tempo minimo indispensabile per separarsi 
con tale procedura a Roma è:
1 mese (durata minima per legge delle negoziazioni)+
1 settimana (per ottenere l’autorizzazione / 
nullaosta+
alla trascrizione dell’accordo)
1 mese (per la trascrizione effettiva dell’accordo
da parte dell’Ufficio del Registro degli Atti di
Matrimonio).=
____________
2 mesi ed una settimana.
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