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INDICE

 

CAPITOLO 5) LA SEPARAZIONE CON ADDEBITO

 

COSA VUOL DIRE SEPARAZIONE CON ADDEBITO (O SEPARAZIONE PER COLPA)?

In costanza di matrimonio i coniugi sono tenuti al rispetto degli obblighi che derivano dal fatto del matrimonio.

Tali obblighi sono stabiliti dall’art.lo 143 c.c.. leggi qui l’intero art.lo 143 c.c. “fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, obbligo di contribuire agli interessi della famiglia con il proprio lavoro professionale o casalingo”.

Nel caso in cui uno dei due coniugi abbia violato tali obblighi e questa violazione ha provocato la separazione (pensiamo ad es. ad una relazione extraconiugale), il giudice gli addebita la colpa del fatto della separazione, emettendo una sentenza di separazione con addebito.

(La separazione per colpa è sinonimo di separazione con addebito).


QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELL’ADDEBITO?

Le conseguenze giuridiche dell’addebito sono:

1. la perdita del diritto di ricevere un assegno di mantenimento leggi l’art.lo 156 c.c. e

2. la perdita dei diritti successori (cioè del diritto di ereditare i beni dell’altro coniuge in caso di decesso di questo) leggi gli art.li 548 e 585 c.c ..


QUANDO LE CONSEGUENZE DELL’ADDEBITO SONO GRAVI E QUANDO NO?

I diritti successori si perdono comunque con il divorzio, indipendentemente dal fatto che la separazione sia stata addebitata o meno ad uno dei coniugi.

Pertanto, se intendete divorziare, ora che la legge di riforma ha ridotto il tempo che occorre attendere dopo la separazione per poter chiedere il divorzio a 6/12 mesi (dal 1975 al 2015 tale termine era invece pari a 3 anni), la perdita dei diritti successori come conseguenza dell’addebito nella separazione non è importante sul piano degli effetti tecnici, perchè tali diritti si perdono comunque dopo 6/12 mesi, con il divorzio.

A meno che, ovviamente, non siete ad es. la moglie di un novantenne miliardario in punto di morte.
Se siete il coniuge marcatamente più abbiente dei due, il fatto di perdere il diritto in astratto di ricevere un assegno di mantenimento dall’altro a causa dell’addebito non è così importante, perché nel concreto, per il fatto che avete maggiori risorse, l’altro coniuge non deve comunque darvi alcun assegno.

Esattamente al contrario se invece fate la casalinga o comunque avete risorse marcatamente inferiori rispetto a quelle dell’altro coniuge e dunque avete in astratto diritto di ricevere, in caso di separazione, un assegno di mantenimento, subire l’addebito della separazione vi priverebbe del tutto di tale risorsa.

Oltre agli effetti tecnici immediati dell’addebito appena descritti, ve ne sono altri che consistono nei riflessi che la causa dell’addebito: una condotta improba di un coniuge, violativa degli obblighi che trovano fonte nell’articolo 143 c.c., può avere sull’emotività dei giudici, che non sono macchine ma esseri umani e pertanto potrebbero essere tentati inconsapevolmente di punire, magari condannandolo a pagare un assegno maggiorato, il coniuge che ha tenuto condotte reprensibili.

Talvolta le condotte improbe possono integrare la fattispecie di reati e provocare un danno che è indipendentemente e separatamente risarcibile all’altro coniuge.


E’ SUFFICIENTE LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CHE DERIVANO DAL FATTO DEL MATRIMONIO DA PARTE DI UN CONIUGE PERCHÉ L’ALTRO POSSA OTTENERE L’ADDEBITO A SUO CARICO ?

No. la Legge prevede che la violazione degli obblighi di un coniuge debba essere eziologicamente collegata alla separazione per poter ottenere l’addebito a carico dell’altro coniuge: la violazione non deve essersi semplicemente verificata, ma deve aver causato la separazione, deve esserci cioè un nesso causale tra la violazione degli obblighi e la separazione stessa.

Se tale violazione è avvenuta anni addietro ed è da tempo cessata, si considera che la separazione chiesta anni dopo non può essere stata provocata da tali eventi e pertanto mancano, nell’esempio, le condizioni per poter chiedere l’addebito.


SE HO TRADITO L’ALTRO CONIUGE ANNI FA, MA POI CI SIAMO RICONCILIATI E LUI MI HA PERDONATO, PUÒ EGLI CHIEDERE OGGI LA SEPARAZIONE CON ADDEBITO, SOSTENENDO CHE HO VIOLATO L’OBBLIGO DI FEDELTÀ?

No. Come sopra detto, il tradimento, cioè la relazione extraconiugale, deve essere la causa della separazione per poter chiedere l’addebito.

Se tale relazione nota all’altro coniuge, tollerata dallo stesso, è avvenuta anni prima ed è cessata, non può sostenere che il motivo che lo ha spinto a chiedere la separazione è il tradimento dell’altro avvenuto in tempi risalenti, che era stato perdonato e tollerato.

Immaginiamo invece il diverso caso di una relazione extraconiugale avuta da un coniuge, che sia stata da poco scoperta, non sia stata perdonata e abbia provocato nell’altro uno stato d’ira tale da indurlo a chiedere la separazione.

In questo caso l’addebito è ottenibile sussistendo il nesso causale tra il fatto del recente tradimento e il fatto della separazione.

Può essere chiesto l’addebito anche se un coniuge ignorava la relazione extraconiugale dell’altro (avvenuta anni prima e cessata) e scoprendola, nello stato d’ira derivante da tale scoperta, chiede la separazione.

In questo caso sussiste il nesso eziologico tra un tradimento pur anco risalente e la richiesta di separazione.


QUANTE PROBABILITÀ CI SONO DI FARE ADDEBITARE LA SEPARAZIONE ALL’ALTRO CONIUGE?

Con riferimento alla violazione dell’“obbligo di assistenza morale” (art.lo 143 c.c.), durante l’istruttoria entrambe i coniugi sono in grado di lamentare simmetricamente condotte improbe da parte dell’altro coniuge e in genere tanto basta per indurre i giudici a considerare come causa della separazione un’emersa incompatibilità di carattere e non ascrivere esclusivamente ad un coniuge la colpa della separazione, rifiutandosi per l’effetto di addebitare la separazione ad uno dei due.

Pertanto per ottenere l’addebito nei confronti dell’altro coniuge per violazione degli obblighi sopra descritti occorrono casi eclatanti di violenza verbale non reciproca o atti di violenza fisica come il caso in cui il marito picchia la moglie.

Con riferimento alla violazione dell’“obbligo di assistenza materiale”, provando la mancata contribuzione economica unilaterale ed esclusiva del coniuge più abbiente ai bisogni della famiglia, è possibile ottenere l’addebito a carico di questi.

Con riferimento alla violazione dell’“obbligo di contribuire agli interessi della famiglia con il proprio lavoro professionale o casalingo, è possibile ottenere l’addebito provando la mancata contribuzione economica unilaterale del coniuge più abbiente ai bisogni della famiglia o l’omissione da parte del coniuge che ha maggiori disponibilità di tempo della cura della famiglia e della prole con lavoro casalingo.

Con riferimento alla violazione dell’“obbligo di fedeltà e coabitazione”, (art.lo 143 c.c.) la prova del fatto che un solo coniuge ha tradito o si è allontanato dalla casa coniugale senza il consenso dell’altro è più agevole (pensiamo al caso che vengono prodotte in giudizio delle fotografie esibite da un coniuge, che ha ingaggiato un investigatore privato, dell’altro coniuge con un amante, od a prove testimoniali del fatto dell’allontanamento di un coniuge dalla casa coniugale senza il consenso dell’altro coniuge) ed è pertanto più facile ottenere l’addebito ricorrendone i presupposti tecnici (vedi paragrafi precedenti).

E’ salvo il caso di forza maggiore: se il marito picchia la moglie, questi non può lamentare l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza il suo consenso per ottenere l’addebito della separazione a carico della moglie.



POSSO ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE PER ATTRIBUIRE A LUI L’ADDEBITO IN UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE?

No. Per il fatto che la Legge stabilisce che è il giudice a verificare i fatti e condannare un coniuge alla separazione con addebito, la giurisprudenza esclude che i coniugi possano sostituirsi al giudice e accertare i fatti da soli stabilendo chi abbia ragione o torto e disporre in questo modo l’addebito della separazione ad uno di loro sulla base di un accordo.


POSSO CHIEDERE L’ADDEBITO NEL DIVORZIO?

No. La legge sul divorzio non contempla l’addebito.


QUALI SONO GLI ALTRI I DIRITTI DEL CONIUGE SEPARATO CON ADDEBITO?

Come sopra detto, il coniuge separato con addebito non ha diritto di ereditare alcunché dall’altro coniuge, (“ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti (non dell’assegno di mantenimento al quale il coniuge separato con addebito non ha diritto) a carico del coniuge deceduto” leggi gli art.li 548 e 585 c.c.



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