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INDICE

 

CAPITOLO 8) LA RICONCILIAZIONE


COS’È LA RICONCILIAZIONE?

La riconciliazione è la decisione di proseguire il coniugio presa da entrambi i coniugi separati. (Si verifica la riconciliazione pertanto quando entrambi i coniugi separati decidono concordemente di continuare il matrimonio).
La decisione di proseguire il coniugio può essere espressa anche per facta concludentia cioè con un comportamento incompatibile con la volontà di rimanere separati, (ad esempio tornando a vivere insieme), non essendo necessarie comunicazioni formali. Nell’ordinamento italiano infatti la riconciliazione è fattuale, cioè perché l’evento della riconciliazione produca i suoi effetti giuridici è sufficiente solo fatto della riconciliazione e non è necessario compiere alcuna attività presso i Pubblici Uffici. (art.lo 157 c.c.) leggi qui l’intero art.lo 157 c.c. .


QUALI SONO GLI EFFETTI GIURIDICI DELLA RICONCILIAZIONE?

La riconciliazione ha l’effetto di annullare la condizione giuridica della separazione leggi qui l’intero art.lo 157 c.c., dopo che questa sia stata disposta dal tribunale o sia stata conseguita attraverso la procedura c.d. di separazione con negoziazione assistita o con procedura davanti al sindaco. (art.lo 157 c.c.).
Se la riconciliazione interviene in corso di causa, ha l’effetto di comportare l’abbandono della domanda giudiziale di separazione e dunque l’estinzione (cioè la cessazione) immediata della causa. (art.lo 154 c.c.) leggi qui l’intero art.lo 154 c.c.


QUANDO POSSO CONSIDERARMI RICONCILIATA?

Poiché la riconciliazione è fattuale ed ha una consistenza psicologica che può essere espressa, come detto, anche per facta concludentia (cioè con atteggiamenti significativi della volontà di proseguire il matrimonio) e non solo con dichiarazioni verbali o scritte, è necessario porre attenzione ai propri atteggiamenti successivi alla separazione se non si vuole provocare l’annullamento della separazione stessa ove questo non sia voluto.
La giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che passare semplicemente un week-end insieme all’altro coniuge o cenare insieme all’altro coniuge, qualche volta, senza esprimere l’intenzione di proseguire il coniugio, non è condotta idonea a determinare il verificarsi della riconciliazione.


POSSO CHIEDERE IL DIVORZIO SE MI SONO RICONCILIATA CON L’ALTRO CONIUGE MA POI CI SIAMO ALLONTANATI DI NUOVO?

No. come detto, la riconciliazione ha l’effetto di annullare la separazione, mentre la separazione ininterrotta per almeno 6 mesi o un anno (vedi sopra) è condizione essenziale per poter incardinare una qualunque procedura di divorzio.
facciamo un esempio: Tizio e Caia si separano consensualmente in Tribunale. Dopo due mesi si riconciliano. Passano altri 4 mesi e dunque 6 dal momento della separazione e Tizio decide di divorziare perché si è invaghito di un altra donna. La moglie Caia può impedire che Tizio divorzi chiedendo al giudice di ascoltare, quali testimoni, degli amici con i quali la coppia ha cenato dopo la riconciliazione ed ai quali ha espresso la volontà di continuare il coniugio. Il giudice, in questo caso, ascoltati i testimoni, formata la convinzione che sia effettivamente intervenuta riconciliazione, dichiarerebbe la domanda di divorzio di Tizio improcedibile per mancanza assoluta del requisito essenziale della separazione ininterrotta (per almeno 6 mesi se ottenuta consensualmente o 12 mesi se ottenuta giudizialmente). Nell’esempio infatti, siccome la riconciliazione ha annullato la separazione, questa non sussiste più, pertanto la domanda di divorzio non è più procedibile, non essendo possibile divorziare se non a seguito del decorso dei termini sopra ricordati durante i quali deve conservarsi la condizione di separazione. Se Tizio vuole divorziare, deve proporre un altra domanda di separazione, aspettare altri 6 mesi (o un anno se ha usato la procedura di separazione giudiziale) e solo dopo potrà chiedere il divorzio.
Come sopra detto, siccome la riconciliazione è fattuale, cioè produce i suoi effetti solo per il fatto che la coppia decide, dopo la separazione, di proseguire il coniugio, anche senza alcuna dichiarazione ufficiale da effettuare presso Uffici Pubblici, se si ha fretta di divorziare contro la volontà dell’altro coniuge è necessario porre attenzione ad evitare condotte o effettuare dichiarazioni che potrebbero consentire all’altro di provare il fatto di una intervenuta riconciliazione. Infatti questa può essere eccepita in giudizio da uno dei due coniugi per paralizzare la domanda di divorzio proposta dall’altro, costringendo quest’ultimo, come detto, a chiedere nuovamente la separazione ed aspettare altri 6 mesi o un anno a seconda del tipo di separazione. Dunque c’è il rischio di dover aspettare 2 anni successivamente alla separazione per poter divorziare, solo che l’altro coniuge non voglia farlo e possa provare il fatto della intervenuta riconciliazione in un qualunque tempo successivo alla prima separazione.
Oggi, con la novella del 2015 che ha ridotto il periodo di “attesa” per poter chiedere il divorzio da 3 anni a 6 mesi, (se la separazione è stata di rito consensuale ed 1 anno se la separazione è stata di rito giudiziale), tale problema è stato largamente ridimensionato.


POSSO RICONCILIARMI DOPO IL DIVORZIO?

No. La riconciliazione annulla gli effetti della separazione che è condizione che la coppia conosce all’interno del matrimonio. I separati infatti sono ancora marito e moglie e la separazione è una condizione giuridica sovrapposta ad un matrimonio sottostante che si conserva. Pertanto se la separazione viene annullata da una riconciliazione, la coppia si ritrova nel previgente status di coppia sposata e non separata perché il matrimonio non è mai cessato. Con il divorzio invece si scioglie il vincolo coniugale e la coppia cessa di essere sposata. Con il divorzio il matrimonio non c’è più e una riconciliazione successiva al divorzio non rimuove una condizione giuridica sovrapposta ad un matrimonio sottostante (che non esiste più) ma produce gli effetti di un nuovo fidanzamento di una coppia non sposata. Gli ex coniugi divorziati, se lo desiderano, possono nuovamente sposarsi.


SE MI RICONCILIO HO ANCORA DIRITTO AGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO
STABILITI NELLA SEPARAZIONE?

No. Dopo la riconciliazione non si ha più diritto a tali assegni per i seguenti motivi: ogni coniuge, in costanza di matrimonio deve contribuire, in ragione delle proprie sostanze, ai bisogni della famiglia. art.lo 143 c.c.
La legge stabilisce questo in modo generico lasciando poi ai coniugi l’onere di trovare un accordo quotidiano sulla esatta misura del contributo dovuto da ognuno. Quando la coppia litiga e si separa, per il fatto delle liti, non è più in grado di trovare tale accordo quotidianamente ed allora la determinazione del contributo viene decisa da un atto cogente (il verbale omologato, la sentenza, l’accordo autorizzato) che la coppia è tenuta a rispettare, la cui funzione, come detto, è proprio quella di sollevare la coppia dall’onere di accordarsi quotidianamente sulla determinazione del contributo di ciascuno, in un momento in cui, per il fatto delle liti, non è più in gradi di farlo.
Gli assegni di mantenimento sono dunque una determinazione specifica aritmetica del contributo che ogni coniuge deve conferire per il mantenimento della famiglia e che serve a sollevare la coppia dalla necessità di determinare per accordo tale misura, in un momento in cui per il fatto delle liti che hanno portato la coppia alla separazione non sono più in grado di farlo.
Se invece la convivenza riprende a seguito di una riconciliazione, la legge stabilisce che gli effetti della separazione si annullano perché vengono meno i presupposti della stessa (cioè la condizione di intollerabilità della convivenza) e dunque anche la misura del contributo di ciascuno alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, che era necessario disciplinare con un atto cogente dopo la riconciliazione, torna ad essere disciplinata in via generica dalla legge sul matrimonio. La disciplina cogente della separazione, con la riconciliazione, ha esaurito la sua funzione ed è diventata inefficace pertanto non è più fonte di obbligazioni per i coniugi.
Dal momento della riconciliazione la coppia tornerà a trovare un accordo quotidiano sulla determinazione del proprio contributo alla soddisfazione dei bisogni della famiglia e non potrà essere più preteso il pagamento degli assegni.



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