STUDIO LEGALE CUNICO

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INDICE

 

CAPITOLO 4) IL DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA


COS’È LA PROCEDURA DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

E’ una delle procedure consensuali di divorzio (introdotte con la nuova legge n.162/2014) che consente alla coppia di sciogliere il vincolo coniugale senza andare in tribunale.

La procedura è disegnata per promuovere l’accordo necessario al suo perfezionamento (si tratta infatti, come detto, di una procedura consensuale), per il tramite di negoziazioni eseguite con l’assistenza degli avvocati della coppia, (da qui il significato delle parole “con negoziazione assistita” che compongono il nome di questa procedura di divorzio).

La legge prevede la presenza necessaria di almeno due avvocati: uno per ogni coniuge.

L’esito finale della procedura: la trascrizione dell’accordo di divorzio certificato nel registro del matrimonio, ha lo stesso valore giuridico di una sentenza di divorzio emessa dal tribunale.


QUANDO POSSO DIVORZIARE CON LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

Questa procedura è accessibile da qualunque coppia di separarti che vogliano divorziare, giacché la legge n.162/2014, nella sua formulazione finale, ha stabilito che è possibile incardinare tale procedura, senza limitazioni, anche “In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti”. (art.lo 6 punto 2 L.162/2014).

E’ necessario essere separati ininterrottamente (cioè senza alcuna riconciliazione intervenuta medio tempore) da almeno 6 mesi se la coppia si è separata consensualmente o da almeno 1 anno se la coppia si è separata con procedura di separazione giudiziale. (vedi esattamente il dies a quo del termine di 6 mesi/1 anno, cioè da quando esattamente devono passare i 6 mesi per potersi separare nel capitolo dedicato al divorzio in generale)


COME SI FA LA PROCEDURA DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

Quando un coniuge separato consensualmente da almeno 6 mesi o giudizialmente da 12 mesi vuole divorziare con la procedura di divorzio con negoziazione assistita deve recarsi necessariamente da un avvocato, giacché tale procedura prevede l’assistenza necessaria degli avvocati, uno per ciascun coniuge.

L’avvocato, ricevuto l’incarico di eseguire tale procedura, scrive una lettera all’altro coniuge con l'invito a stipulare la convenzione.

La Convenzione è un contratto che disciplina le modalità con cui eseguire le negoziazioni: per quanto tempo (obbligatoriamente non meno di un mese e non più di tre), quando incontrarsi per trattare, dove, per quante volte etc.


COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE NON RISPONDE NEMMENO ALLA LETTERA?

l’ art.lo 4 punto 1 L.162/2014 stabilisce che:
”la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione (della lettera) o il suo rifiuto (a stipulare la convenzione) può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 (lite temeraria) e 642, primo comma, del codice di procedura civile”.

In sostanza, se l’altro coniuge non risponde nemmeno alla lettera, o rifiuta di aderire alla convenzione per la negoziazione delle condizioni di divorzio, nel successivo giudizio contenzioso, che chi ha scritto la lettera è costretto a iniziare se vuole divorziare, il giudice può condannare per lite temeraria (art.lo 96 c.p.c.) il coniuge che non ha risposto alla lettera o ha rifiutato di aderire alla convenzione ed anche condannarlo a pagare le spese di lite (cioè i costi della causa) sostenute dall’altro coniuge.

Queste sanzioni previste dalla legge devono essere indicate nella lettera di invito a stipulare la convenzione e hanno l’effetto di indurre il coniuge che riceve la lettera a rispondere ed accettare di aderire alla convenzione.
Si ricorda che la convenzione non è l’accordo che disciplina i rapporti della coppia, ma è il contratto che disciplina le modalità di esecuzione delle negoziazioni.

Il coniuge che riceve la lettera con l’invito ad aderire alla convenzione ben può scegliere di aderire a tale convenzione per evitare le sopra descritte sanzioni, ma non è obbligato ad accettare le proposte di controparte volte al raggiungimento dell’accordo sulla disciplina dei rapporti della coppia successivi alla separazione. Pertanto l’accordo, dopo l’adesione alla convenzione e l’esecuzione delle negoziazioni, può anche non formarsi, senza che il coniuge che abbia aderito alla convenzione ed seguito le negoziazioni sia passibile delle sanzioni dette.


COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE RISPONDE ALLA LETTERA ?

Se l’altro coniuge risponde alla lettera ma rifiuta di aderire alla convenzione, è passibile delle sanzioni indicate nel paragrafo precedente, se invece aderisce all’invito a stipulare la convenzione, dopo la stipula di tale atto si eseguono le negoziazioni secondo le modalità previste nella convenzione stessa.

Quindi si eseguono gli incontri previsti nella convenzione tra avvocati o tra i coniugi con la presenza e l’assistenza dei propri avvocati.

Tali negoziazioni mirano a raggiungere un accordo sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali della coppia che consenta ai coniugi di perfezionare la procedura consensuale di divorzio con negoziazione assistita.

In genere gli avvocati, grazie alla loro esperienza, sopratutto se specializzati in questa materia e grazie alla conoscenza delle leggi, eseguono, in confronto, con riferimento alle caratteristiche personali e patrimoniali dei divorziandi, una previsione realistica dell’esito di una ipotetica procedura di divorzio contenzioso nella quale sarebbe un giudice a dettare le condizioni di divorzio al posto della coppia. In genere l’accordo si forma proprio sulle condizioni frutto di questa specifica previsione.


SU COSA MI DEVO ACCORDARE ESATTAMENTE CON Il MIO CONIUGE PER PERFEZIONE LA PROCEDURA DI DIVORZIO?

L’oggetto delle negoziazioni è la disciplina dei rapporti personali e patrimoniali della coppia dopo il divorzio.

In particolare deve essere deciso l’”an” e il “quantum” dell’assegno divorzile, cioè se un assegno divorzile periodico assistenziale per il coniuge più debole deve essere previsto e in caso di decisione affermativa, la sua entità.

Se ci sono figli deve essere prevista la disciplina dell’affidamento della prole nel divorzio e per l’effetto l’assegnazione della casa coniugale.

Quindi la misura degli assegni di mantenimento per la prole.


COSA SUCCEDE SE NON MI ACCORDO?

tali negoziazioni potranno avere evidentemente due esiti:

1. la copia si accorda

2. la coppia non si accorda
Se la coppia non si accorda (perchè ad es. entrambi i coniugi vogliono avere l’affido esclusivo o non si accordano sul tempo che la prole dovrà passare con un genitore o con l’altro, oppure un coniuge vuole un assegno divorzile pari a 10 e l’altro vuole dare 5 o non vuole riconoscere alcun assegno etc.), l’alternativa rimasta per divorziare è l’introduzione della procedura di divorzio contenzioso, nella quale un giudice, d’imperio, dispone il divorzio e detta una disciplina dei rapporti personali e patrimoniali della coppia che i coniugi sono tenuti ad osservare dopo il divorzio.

Come sopra detto, ai sensi dell’art. n. 4 L. 162/2014, al coniuge che ha stipulato la convenzione di negoziazione rispondendo alla lettera di invito, non si applica alcuna sanzione per il fatto che nonostante l’esecuzione delle negoziazioni la coppia non si sia accordata.

COSA SUCCEDE SE MI ACCORDO?

Se viene raggiunto l’accordo, questo viene redatto in forma scritta, sottoscritto dalle parti e dai difensori che ne certificano l’autenticità delle firme con gli stessi poteri e responsabilità del Pubblico Ufficiale e depositato presso l’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per ottenere da tale Ufficio il “nullaosta” se non vi sono figli o l’“autorizzazione” se vi sono, (art.lo 6 L.162/2014) alla trascrizione del divorzio sul registro degli atti di matrimonio.

Detta trascrizione perfeziona e conclude la procedura.

Pertanto, evidentemente, senza il nullaosta o l’autorizzazione non è possibile concludere la procedura.


RAGGIUNTO L’ACCORDO C’È LA CERTEZZA DELLA CONCLUSIONE POSITIVA DELLA PROCEDURA DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

In assenza di figli sostanzialmente si perchè il “nullaosta” viene rilasciato sulla base di un controllo di mera regolarità formale della documentazione.

In presenza di figli invece non v’è certezza della positiva conclusione della procedura.

Ciò perchè il Procuratore della Repubblica a cui la legge attribuisce il compito di verificare la corrispondenza degli accordi dei coniugi agli interessi dei figli potrebbe ritenere che questa corrispondenza manchi.

Se ciò avviene, egli, anziché rilasciare l’“autorizzazione” (che, come scritto nel paragrafo precedente, consentirebbe di concludere positivamente la procedura) “trasmette l’accordo, entro 5 giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo” (art.lo 6 L.162/2014).

In genere un assegno di mantenimento per i figli abbondante e un affidamento condiviso come “preferenzialmente” prevede la legge, sono condizioni sufficienti per evitare il rischio della trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale e ottenere invece subito l’ “autorizzazione” dal Procuratore della Repubblica.


COSA SUCCEDE SE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, TROVANDO IL CONTENUTO DELL’ACCORDO INIDONEO ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA PROLE, TRASMETTE GLI ATTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE?

Il Presidente del tribunale convocati e sentiti i coniugi, (che soli possono modificare il contenuto dell’accordo), decide se autorizzare la trascrizione dell’accordo dei coniugi presso l’anagrafe (atto che consente di perfezionare la procedura) o rifiutare tale autorizzazione (impedendo il perfezionarsi della procedura) lasciando in questo ultimo caso i coniugi non divorziati, i quali doveranno cominciare da capo una nuova procedura di divorzio se vogliono sciogliere il proprio matrimonio.

In genere è lo stesso presidente a consigliare loro le modifiche dell’accordo che ritiene opportune per la cura degli interessi dei figli.


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PUÒ DISPORRE CONTRO LA VOLONTÀ DI UNO DEI CONIUGI LE MODICHE ALLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ACCORDO
PER RENDERLE CONFORMI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA PROLE?

No. La procedura di negoziazione assistita ha natura di volontaria giurisdizione. L’accordo della coppia in quanto tale non può essere modificato da terzi. Il giudice non può dire <ho cambiato il vostro accordo>.

Se il presidente ritiene il contenuto dell’accordo dei coniugi inidoneo alla cura degli interessi dei figli, e i coniugi non intendono cambiarlo, può solo rifiutare l’autorizzazione alla trascrizione dell’accordo ed impedire il perfezionamento della procedura, ma non modificarne d’imperio il contenuto.


COSA SUCCEDE SE L’AUTORIZZATONE NON VIENE CONCESSA?

Se l’autorizzazione non viene concessa, la procedura si estingue senza essersi perfezionata e la coppia si trova nella stessa condizione giuridica nella quale si sarebbe trovata se non l’avesse nemmeno cominciata.

Quindi se vuole divorziare deve ricominciare da capo (evidentemente prevedendo una diversa disciplina dell’affido e del mantenimento della prole, per evitare di incontrare un nuovo rifiuto da parte del presidente del tribunale, o scegliere per divorziare una procedura alternativa).


COSA SUCCEDE SE L’AUTORIZZATONE VIENE CONCESSA?

Se “l’autorizzazione” viene concessa, i legali della coppia provvederanno a trasmetterla, entro 10 giorni dal rilascio di tale documento, all’Ufficio del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di celebrazione del matrimonio della coppia chiedendo l’annotazione in tale registro del fatto del divorzio.

In assenza di figli, come si è detto sopra, anziché l’“autorizzazione”, viene invece trasmesso il “nullaosta” sempre rilasciato dal Procuratore della Repubblica dopo un controllo formale della documentazione della procedura di divorzio.

Unitamente all’autorizzazione o al nullaosta verrà depositata presso l’Ufficio del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di celebrazione del matrimonio anche una copia certificata dell’accordo (la certificazione viene eseguita direttamente dagli avvocati che in questa procedura hanno gli stessi poteri di certificazione del Pubblico Ufficiale).

Tale adempimento, cioè la richiesta all’Ufficio del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di celebrazione della trascrizione dell’autorizzazione / nullaosta e dell’accordo certificato non perfeziona la procedura di divorzio con negoziazione assistita, giacché questa viene perfezionata dalla effettiva trascrizione che ne faccia l’ufficio.

Tale Ufficio non ha alcun potere di sindacare il contenuto degli accordi autorizzati dal Procuratore della Repubblica, pertanto una volta rilasciata l’autorizzazione si ha la certezza della positiva conclusione della procedura stessa.


QUANTO TEMPO IMPIEGA L’UFFICIO DEL REGISTRO DEGLI ATTI DI MATRIMONIO AD EFFETTUARE LA TRASCRIZIONE?

attualmente a Roma circa 2-3 mesi dalla domanda.


QUINDI QUANTO TEMPO OCCORRE COMPLESSIVAMENTE PER DIVORZIARE CON LA PROCEDURA DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

la durata delle negoziazioni, per legge, (art.lo 2 punto 2 L.162/2014) non può essere inferiore ad 1 mese. Molti giuristi osservano che non ha senso se l’accordo sorge in una settimana, fare aspettare la coppia per altre 3 settimane prima di poterlo depositare presso l’Ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, allo scopo di ottenere l’autorizzazione / nullaosta (vedi paragrafi precedenti).

La logica di questa scelta del legislatore è quella di costringere i coniugi ad una meditata formulazione della disciplina ed evitare i probabili errori che deriverebbero da una negoziazione affrettata.

(potete immaginare, se l’accordo sorge dopo una settimana o già sussiste prima dell’inizio delle negoziazioni, perchè la coppia lo ha già elaborato e definito, una soluzione all’italiana del problema con l’indicazione nella convenzione, che è un atto tra privati, di una data di inizio delle negoziazioni più risalente rispetto a quella reale. Tale soluzione non è consentita dalla legge).

Il tempo medio delle negoziazioni è effettivamente circa 1 mese.

L’ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale impiega a Roma circa 7 giorni ad emettere l’autorizzazione / nullaosta.
l’Ufficio del Registro degli Atti di Matrimonio a Roma impiega circa 1 mese per effettuare la trascrizione.

Quindi il tempo minimo indispensabile per divorziare con tale procedura a Roma è:


1 mese (durata minima per legge delle negoziazioni) +
1 settimana (per ottenere l’autorizzazione / nullaosta +
alla trascrizione dell’accordo)
1 mese (per la trascrizione effettiva dell’accordo
da parte dell’Ufficio del Registro degli Atti di
Matrimonio).       =
___________
2 mesi ed una settimana.


QUANDO CONVIENE USARE LA PROCEDURA DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

1) Se si ha fretta di divorziare questa è la procedura più veloce. Dopo aver raggiunto l’accordo, i legali lo depositano presso l’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale il quale impiega circa una settimana per emettere l’autorizzazione o il nullaosta.

I legali, per legge, (art.lo 6 punto 3 L.162/2014) non possono tardare più di dieci giorni a depositare l’accordo e l’autorizzazione o il nullaosta presso la casa Comunale per la trascrizione, ma evidentemente possono farlo lo stesso giorno in cui il Tribunale rilascia tali documenti.

La Casa Comunale impiega circa un mese per effettuare la trascrizione che completa e prefaziona la procedura. Pertanto dopo circa un mese e una settimana dal raggiungimento dell’accordo la coppia è divorziata.

2) Se si vuole divorziare senza andare in tribunale né presso altri uffici ma solo presso il proprio avvocato, questa è l’unica procedura che consente di fare questo.

3) Se si vuole controllare il risultato cioè determinare da soli la disciplina dei propri rapporti dopo il divorzio questa procedura consente di farlo perché né il Procuratore della Repubblica preso il tribunale né il Presidente del tribunale al quale fossero trasmessi gli atti possono modificare l’accordo e imporre ai coniugi il rispetto di una disciplina differente rispetto a quella decisa da loro, potendo solo estinguere il procedimento nel caso un cui tale disciplina sia ritenuta inidonea alla cura degli interessi dei figli.


QUANDO NON CONVIENE USARE LA PROCEDURA DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

1)Se la coppia trova conveniente prevedere il pagamento dell’assegno divorzile in un unica soluzione non può usare la procedura con negoziazione assistita per divorziare perché il punto 2 dell’art.lo 6 della legge 162 del 2014 non prevede in questa procedura la valutazione di congruità necessaria ex. art.lo 5 comma 6 L. 898/70 per poter perfezionare la procedura di divorzio includendo tale soluzione.

Se si vuole prevedere il pagamento dell’assegno divorzile in un unica soluzione si dovrà usare la procedura di divorzio a domanda congiunta.

2) Se la coppia non è vicina ad un accordo e le posizioni sono molto distanti (es. un coniuge vuole pagare 10 a titolo di assegno divorzile e l’altro vuole 20 o entrambi si contendono l’affido esclusivo della prole), non conviene usare questa procedura per divorziare perchè c’è il rischio che le negoziazioni siano infruttuose e pertanto i coniugi debbano pagare i propri legali per le negoziazioni inutilmente.

E’ meglio in questi casi una rapida verifica informale della possibilità di accordarsi e in caso di esito negativo procedere utilizzando un altra procedura di divorzio: principalmente quella di divorzio contenzioso.


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