a     entrambi     i     genitori     oppure     stabilisce    a quale   di   essi   i   figli   sono   affidati,   determina   i tempi    e    le    modalità    della    loro    presenza presso    ciascun    genitore,    fissando    altresì    la misura    e    il    modo    con    cui    ciascuno    di    essi deve   contribuire   al   mantenimento,   alla   cura, all'istruzione      e      all'educazione      dei      figli. Prende   atto,   se   non   contrari   all'interesse   dei figli,   degli   accordi   intervenuti   tra   i   genitori. Adotta   ogni   altro   provvedimento   relativo   alla prole,   ivi   compreso,   in   caso   di   temporanea impossibilità   di   affidare   il   minore   ad   uno   dei genitori,              l'affidamento              familiare. All'attuazione     dei     provvedimenti     relativi all'affidamento      della      prole      provvede      il giudice   del   merito   e,   nel   caso   di   affidamento familiare,   anche   d'ufficio.   A   tal   fine   copia   del provvedimento   di   affidamento   è   trasmessa,   a cura     del     pubblico     ministero,     al     giudice tutelare. La    responsabilità     genitoriale     è   esercitata       da       entrambi      i       genitori.       Le   decisioni     di     maggiore    interesse     per    i    figli relative     all'istruzione,     all'educazione,     alla salute   e   alla   scelta   della   residenza   abituale del   minore   sono   assunte   di   comune   accordo tenendo            conto            delle            capacità, dell'inclinazione   naturale   e   delle   aspirazioni   dei    figli.    In   caso   di   disaccordo   la   decisione   è rimessa      al      giudice.      Limitatamente       alle decisioni        su        questioni        di        ordinaria amministrazione,   il   giudice   può   stabilire   che
sufficientemente     documentate,     il     giudice dispone      un       accertamento       della       polizia tributaria    sui    redditi   e   sui   beni   oggetto   della contestazione,    anche    se    intestati    a    soggetti diversi. Art. 337 Quater Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il   giudice   può   disporre   l'affidamento dei    figli    ad    uno    solo    dei    genitori    qualora ritenga     con     provvedimento     motivato     che l'affidamento         all'altro         sia         contrario all'interesse del minore. Ciascuno       dei       genitori       può,       in qualsiasi    momento,    chiedere    l'affidamento esclusivo    quando    sussistono    le    condizioni indicate    al    primo    comma.    Il    giudice,    se accoglie   la   domanda,   dispone   l'affidamento esclusivo    al    genitore    istante,    facendo    salvi, per    quanto    possibile,    i    diritti    del    minore previsti   dal   primo   comma   dell'articolo   337- ter.   Se   la   domanda   risulta   manifestamente infondata,     il     giudice     può     considerare     il comportamento    del    genitore    istante    ai    fini della    determinazione    dei    provvedimenti    da adottare    nell'interesse    dei    figli,    rimanendo ferma     l'applicazione     dell'articolo     96     del
i      genitori      esercitino      la      responsabilità genitoriale       separatamente.       Qualora       il genitore     non     si     attenga     alle     condizioni dettate,         il         giudice         valuterà         detto comportamento   anche   al   fine   della   modifica delle modalità di affidamento. Salvo     accordi     diversi     liberamente sottoscritti   dalle   parti,   ciascuno   dei   genitori provvede      al      mantenimento      dei      figli      in   misura    proporzionale   al   proprio   reddito;   il giudice       stabilisce,       ove       necessario,       la corresponsione   di   un    assegno   periodico    al   fine         di         realizzare         il         principio        di proporzionalità,              da              determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2)    il    tenore    di    vita    goduto    dal    figlio    in costanza     di     convivenza     con     entrambi     i genitori. 3)    i    tempi    di    permanenza    presso    ciascun genitore. 4)     le      risorse     economiche     di     entrambi     i genitori. 5)      la      valenza      economica      dei      compiti domestici     e     di     cura     assunti     da     ciascun genitore. L'assegno           è           automaticamente adeguato   agli   indici   ISTAT   in    difetto    di    altro   parametro   indicato dalle parti o dal giudice. Ove     le     informazioni     di     carattere economico   fornite   dai   genitori   non   risultino
codice di procedura civile. Il   genitore   cui   sono   affidati   i   figli   in via   esclusiva,   salva   diversa   disposizione   del giudice,       ha       l'esercizio       esclusivo       della responsabilità   genitoriale    su   di   essi;   egli   deve attenersi     alle     condizioni     determinate     dal giudice.    Salvo    che    non    sia    diversamente stabilito,   *   le   decisioni   di   maggiore   interesse per     i     figli     sono     adottate     da     entrambi     i genitori.    Il    genitore    cui    i    figli    non    sono affidati   ha   il   diritto   ed   il   dovere   di   vigilare sulla    loro    istruzione    ed    educazione    e    può ricorrere   al   giudice   quando   ritenga   che   siano state   assunte   decisioni   pregiudizievoli   al   loro interesse. (* c.d. affidamento superesclusivo). Art. 337 Quinquies Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli. I   genitori   hanno   diritto   di   chiedere   in ogni    tempo    la    revisione    delle    disposizioni concernenti         l'affidamento         dei         figli,
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