PRINCIPALI NORME PROCEDURALI SULLA SEPARAZIONE ITitolo II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE Capo I: DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Art. 706. Forma della domanda La         domanda         di         separazione personale   si   propone   al   tribunale   del   luogo dell'ultima    residenza    comune    dei    coniugi ovvero,    in    mancanza,    del    luogo    in    cui    il coniuge   convenuto   ha   residenza   o   domicilio, con   ricorso   che   deve   contenere   l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata. Qualora     il     coniuge     convenuto     sia residente   all'estero,   o   risulti   irreperibile,   la domanda   si   propone   al   tribunale   del   luogo di   residenza   o   di   domicilio   del   ricorrente,   e, se    anche    questi    e'    residente    all'estero,    a qualunque tribunale della Repubblica. Il      presidente,      nei      cinque      giorni
successivi     al    deposito    in    cancelleria,    fissa con      decreto      la      data      dell'udienza      di comparizione   dei   coniugi   davanti   a   se',   che deve   essere   tenuta   entro   novanta   giorni   dal deposito     del     ricorso,      il     termine     per     la notificazione   del   ricorso   e   del   decreto   ed   il termine   entro   cui   il   coniuge   convenuto   può depositare   memoria   difensiva   e   documenti. Al    ricorso    e    alla    memoria    difensiva    sono allegate    le    ultime    dichiarazioni    dei    redditi presentate. Nel     ricorso     deve     essere     indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi. Art. 707. Comparizione personale delle parti I        coniugi        debbono        comparire personalmente    davanti    al    presidente    con l'assistenza del difensore. Se    il    ricorrente    non    si    presenta    o rinuncia,   la   domanda   non   ha   effetto.   Se   non si      presenta      il      coniuge      convenuto,      il presidente   può   fissare   un   nuovo   giorno   per la       comparizione,       ordinando       che       la notificazione   del   ricorso   e   del   decreto   gli   sia rinnovata.
Art. 708. Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente All'udienza       di       comparizione       il presidente     deve     sentire     i     coniugi     prima separatamente       e       poi       congiuntamente, tentandone la conciliazione. Se      i      coniugi      si      conciliano,      il presidente    fa    redigere    il    processo    verbale della conciliazione. Se     la     conciliazione     non     riesce,     il presidente,   anche   d'ufficio,   sentiti   i   coniugi ed   i   rispettivi   difensori,   da'   con   ordinanza   i provvedimenti     temporanei     e     urgenti     che reputa   opportuni   nell'interesse   della   prole   e dei    coniugi,    nomina    il    giudice    istruttore    e fissa   udienza   di   comparizione   e   trattazione davanti     a     questi.     Nello     stesso     modo     il presidente       provvede,       se       il       coniuge convenuto   non   compare,   sentiti   il   ricorrente ed il suo difensore. Contro   i   provvedimenti    di   cui   al   terzo comma     si     può     proporre     reclamo      con ricorso   alla   corte   d'appello    che   si   pronuncia in    camera    di    consiglio.    Il    reclamo    deve essere    proposto    nel    termine    perentorio    di dieci       giorni       dalla       notificazione       del provvedimento.
Art. 709. Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza L'ordinanza   con   la   quale   il   presidente fissa    l'udienza    di    comparizione    davanti    al giudice      istruttore      e'      notificata      a      cura dell'attore   al   convenuto   non   comparso,   nel termine    perentorio    stabilito    nell'ordinanza stessa,      ed      e'      comunicata      al      pubblico ministero. Tra   la   data   dell'ordinanza,   ovvero   tra la     data     entro     cui     la     stessa     deve     essere notificata    al    convenuto    non    comparso,    e quella      dell'udienza      di      comparizione      e trattazione   devono   intercorrere   i   termini   di cui all'articolo 163-bis ridotti a meta'. Con   l'ordinanza   il   presidente   assegna altresì   termine   al   ricorrente   per   il   deposito in    cancelleria    di    memoria    integrativa,    che deve    avere    il    contenuto    di    cui    all'articolo 163,   terzo   comma,   numeri   2,   3,   4,   5   e   6,   e
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