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INDICE

 

 

 

Il presente capitolo è focalizzato sulle procedure di separazione consensuale. Per avere maggiori informazioni di tipo generico sull’istituto della separazione, sulle regole comuni alla separazione consensuale e giudiziale, sulle sue caratteristiche funzioni e peculiarità, ti suggeriamo di leggere il capitolo "la separazione"

 

 

CAPITOLO 1) COSA SONO LE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE

 

COSA SONO LE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE?

Le procedure di separazione consensuale consistono in una serie ordinata di attività, definite dalla legge, eseguendo le quali i coniugi possono ottenere lo status giuridico di separati se sono entrambi d’accordo sul fatto di separarsi e su come regolare i propri rapporti personali e patrimoniali successivi alla separazione.

Per poter utilizzare una procedura di separazione consensuale, l’accordo sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali della coppia successivi alla separazione è indispensabile, non essendo consentito, per definizione, nella separazione di tipo consensuale, (cioè frutto di un assenso reciproco) che un giudice possa dettare d’imperio tale disciplina contro la volontà di uno o di entrambi i coniugi.

Alcune procedure di separazione consensuale presuppongono che l’accordo detto sia già sorto tra i coniugi, altre sono disegnate per promuovere il raggiungimento di tale accordo per il tramite di negoziazioni eseguite con l’assistenza di avvocati.

(Se i coniugi non si accordano, per separarsi, dovranno utilizzare la diversa procedura di separazione giudiziale nella quale un giudice dispone la separazione e decide la disciplina dei rapporti dei coniugi successiva alla separazione stessa, al posto dei coniugi che non si sono accordati).


A COSA SERVE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E PERSONALI?

Tutte le procedure di separazione mirano fondamentalmente ad impedire il prosieguo delle liti che hanno indotto i coniugi a separarsi mediante:

1) la separazione fisica della coppia e

2) la realizzazione di una disciplina scritta cogente dei rapporti personali (es. con chi stanno i figli, quando) e patrimoniali (es. chi paga, cosa) dei coniugi che li sollevi dall’onere di dover quotidianamente trovare un accodo su tali rapporti in un momento in cui, per il fatto delle liti, non sono più in grado di farlo.

Poiché i patti scritti, che definiscono la disciplina dei rapporti della coppia successivi alla separazione devono essere rispettati dai coniugi sotto pena di importanti sanzioni, una volta stabiliti, a ciascuno dei coniugi basterà pretendere il rispetto di quei patti, se necessario con azione giudiziale, per non dover più litigare sui rapporti da essi regolati.


COSA DOBBIAMO DECIDERE INSIEME PER REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PERSONALI?

Poiché nelle procedure di separazione consensuale è la coppia che decide la disciplina dei propri rapporti successivi alla separazione, si indica qui di seguito gli elementi essenziali sui quali i coniugi devono trovare un accordo per accedere ad una qualunque delle procedure di separazione consensuale.

(La separazione consensuale da svolgersi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile chiamata in gergo “separazione in Comune” non è procedibile se ci sono figli, pertanto in quella è necessario definire solo quanto indicato nel paragrafo successivo, cioè solo i rapporti patrimoniali).

 
1) è necesario prevedere le condizioni di affidamento della prole: definendo il tempo che i figli passano con un genitore e ocn l'altro.

E' preferibile prevedere il regime di affido condiviso (vedi il paragrafo ad esso dedicato) perché la previsione del regime di affido esclusivo della prole ad uno dei due coniugi, in assenza di un adeguata giustificazione che provi l’inidoneità dell’altro genitore a condividere l’affido, potrebbe non superare il vaglio del giudice (del collegio nella procedura di separazione consensuale tribunalizia o quello del Procuratore della Repubblica nella procedura di separazione consensuale con negoziazione assistita), che in qualunque procedura di separazione consensale è chiamto a verificare che i patti relativi alla prole che i coniugi si sono dati siano idonei alla cura degli interessi della stessa.

Ciò giacché la legge di riforma del 2006 ha espressamente previsto la preferenza per l’affido di tipo condiviso e considerato l’affido esclusivo come soluzione residuale da disporre, come detto, solo in presenza di un caso di inidoneità di uno dei genitori all’affido condiviso.

Per quanto riguarda il tempo che la prole deve passare con un genitore e con l’altro, questo dovrebbe essere di pari entità per evitare che la prole formi un carattere che consista della clonazione del carattere del genitore con il quale dovesse convivere per un tempo troppo esteso.

E’ stato osservato infatti che la prole è portata ad assorbire e ripetere le reazioni ai casi della vita del genitore con il quale prevalentemente convive.

Per evitare questo problema la legge di riforma del diritto di famiglia ha espressamente previsto il diritto della prole di passare un tempo equilibrato e continuativo con entrambi i genitori considerando evidentemente preferibile che la prole formi un carattere terzo fondato sull’osservazione critica delle condotte di più persone.

Significativamente la legge 10 novembre 2014, n. 162 art.lo 6 comma 3 che disciplina la procedura di separazione con negoziazione assistita, ha reso obbligatorio che gli avvocati inseriscano nella convenzione la seguente dizione: “gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori” nell’accordo di separazione.

Non deve essere prevista la disciplina dell’affidamento con riferimento alla prole maggiorenne della quale si dovrà indicare solo il genitore con il quale risiederà fino all’indipendenza economica.


COSA DOBBIAMO DECIDERE INSIEME PER REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI?

Le pattuizioni che disciplinano i rapporti patrimoniali della coppia che si separa consensualmente devono prevedere necessariamente l’obbligo a carico del coniuge più abbiente di pagare un assegno per concorrere al mantenimento della prole (salvi i rarissimi casi in cui la prole abbia adeguate risorse proprie).

Tale contributo deve consistere in una corresponsione periodica: il c.d. “assegno di mantenimento”.

Se i figli sono minorenni il beneficiario dell’assegno (cioè il creditore di tale prestazione) non è immediatamente il minore o i minori ma è il coniuge coaffidatario (se è previsto l’affidamento condiviso) o il coniuge affidatario esclusivo della prole.

La prole è la beneficiaria mediata di tale corresponsione, nel senso che il coniuge che riceve gli assegni dall’altro per il mantenimento della prole deve volgerli a tale scopo e non può usarli in altro modo.

Se i figli sono maggiorenni, è possibile prevedere che il contributo venga versato immediatamente a loro, che diventano i creditori della prestazione del versamento dell’assegno periodico.

Tale previsione proposta dai coniugi può non essere accettata dal Giudice, che, anche nella procedura di separazione con negoziazione assistita, ha l’obbligo di verificare la corrispondenza delle pattuizioni dei coniugi all’interesse della prole prima di rilasciare l’autorizzazione alla trascrizione dell’accordo.

Egli può disporre l’audizione dei minori.

Se i figli sono più di uno è necessario prevedere un assegno periodico specifico per ciascun figlio, non essendo possibile prevedere un unico assegno cumulativo. Ciò in quanto gli assegni sono soggetti a revisione separata. Cioè quando un figlio trova un lavoro e consegue adeguati redditi propri, il coniuge obbligato a corrispondere un assegno per il suo mantenimento può chiedere giudizialmente di essere sollevato da tale obbligo ma non da quello di corrispondere gli assegni per il mantenimento degli altri figli non ancora economicamente indipendenti. Pertanto ogni assegno deve essere specificamente determinato nel suo preciso ammontare per ognuno dei figli.

 L’aggiornamento della misura degli assegni al costo della vita c.d. aggiornamento ISTAT è obbligatorio e può comportare una riduzione degli assegni in caso (raro) di deflazione.

Non è possibile prevedere un termine per la corresponsione degli assegni di mantenimento della prole: es. pagherò gli assegni fino al compimento dell’anno 18mo di mio figlio, trattandosi il tempo della corresponsione dell’assegno per il mantenimento dei figli di un diritto indisponibile, regolato da norme imperative. (Cioè è la legge stessa a stabilire imperativamente la durata del tempo nel quale devono essere pagati gli assegni, pertanto detta durata non può essere stabilita dai genitori in modo differente-vedi apposito capitolo-).

 A differenza dell’assegno di mantenimento della prole, è possibile ma non obbligatorio prevedere un assegno di mantenimento per il coniuge più debole economicamente.

Se quest’ultimo lo vuole e il coniuge più abbiente glielo nega, il coniuge più debole economicamente può ottenere comunque un assegno per il proprio mantenimento, d’imperio, dal giudice, promuovendo la differente procedura di separazione giudiziale.


POSSO PREVEDERE OLTRE AGLI ASSEGNI O AL POSTO DEGLI ASSEGNI ANCHE IL TRASFERIMENTO A ME DI BENI DI PROPRIETÀ DELL’ALTRO CONIUGE PER COMPORRE I RAPPORTI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA ED EQUILIBRARNE LE RISORSE?

Si. Nella separazione consensuale, dunque se i coniugi sono d’accordo, possono comporre i loro rapporti patrimoniali anche con il trasferimento tra di loro di proprietà di immobili o altri beni.

La legge anzi favorisce simili composizioni riducendo le tasse su quei trasferimenti di proprietà di immobili che siano titolati dal componimento dei rapporti patrimoniali della coppia nella separazione o nel divorzio. leggi l’art.lo 19 legge 6 marzo 1987 n. 74..

Nella separazione giudiziale invece, dunque in assenza dell’accordo dei coniugi, non è consentito dalla legge che il giudice possa comporre i rapporti patrimoniali della coppia disponendo d’imperio il trasferimento di proprietà immobiliari di un coniuge all’altro contro la volontà del coniuge proprietario.


COSA SUCCEDE SE UNO DEI CONIUGI NON RISPETTA LE PATTUIZIONI DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE UNA VOLTA COMPLETATA LA PROCEDURA?

Se non rispetta la disciplina dei rapporti personali, su istanza del coniuge non inadempiente:

il giudice civile può: (art.lo 709 ter c.p.c.)
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

il giudice penale può:
1) condannare il coniuge inadempiente per il reato previsto dall’art.lo 388 codice penale cioè mancata ottemperanza ad una sentenza del giudice civile.
2) condannare il coniuge inadempiente per il reato previsto dall’art.lo 570 codice penale cioè violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Se non rispetta la disciplina dei rapporti patrimoniali su istanza del coniuge non inadempiente:

il giudice civile può:
1) procedere esecutivamente contro il coniuge obbligato al pagamento degli assegni che si sia reso inadempiente (che risponde dei suoi debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri, art. 2740 c.c.), cioè pignorare i beni del coniuge che non paga gli assegni, venderli alle aste pubbliche e consegnare il ricavato nella misura del credito al coniuge “beneficiario”, cioè a colui che ha diritto di ricevere gli assegni (e ovviamente il residuo del prezzo conseguito dalla detta vendita all’altro).
2) Se il coniuge debitore è stipendiato, disporre la distrazione alla fonte dello stipendio e cioè ordinare al datore di lavoro del coniuge obbligato al pagamento degli assegni di mantenimento e inadempiente di versare direttamente all’avente diritto (il coniuge beneficiario) una parte dello stipendio. La misura dello stipendio che può essere oggetto di distrazione alla fonte è decisa dal giudice e non è limitata al quinto dello stipendio stesso.

il giudice penale può:
1) condannare il coniuge inadempiente per il reato previsto dall’art.lo 388 codice penale cioè mancata ottemperanza ad una sentenza del giudice civile.
2) condannare il coniuge inadempiente per il reato previsto dall’art.lo 570 codice penale cioè violazione degli obblighi di assistenza familiare.


COME SI FA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE?

Oggi ci sono vari tipi di separazione consensuale. È prevista una procedura differente per ogni tipo.
In via generica, per la separazione di fatto è necessario solo l’accordo dei coniugi, mentre per tutti gli altri tipi di separazione consensuale è necessario domandare alla Pubblica Autorità l’emissione di un provvedimento che la disponga.

Tutti i provvedimenti emessi dalla Pubblica Autorità nell’ambito delle diverse procedure, pur essendo differenti perché emessi da diversi istituti (Tribunale, Casa Comunale etc.) hanno i medesimi effetti giuridici e procurano alla coppia lo status di separati.


QUALI SONO LE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE?

Vi sono due tipi generici di separazione personale dei coniugi:

A. la separazione consensuale alla quale si accede se c’è l’accordo di entrambe i coniugi sul fatto di separarsi e sulla disciplina dei propri rapporti successivi alla separazione e

B. la separazione giudiziale con la quale un solo coniuge esercita il diritto di separarsi contro la volontà dell’altro e un giudice detta una disciplina cogente dei rapporti della coppia al posto dei coniugi che non si sono accordati.

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la separazione giudiziale è di un solo tipo specifico.
1) la separazione giudiziale.

la separazione consensuale è di 5 tipi specifici:
1) la separazione di fatto;
2) la separazione su istanza di parte;
3) la separazione su istanza di entrambi i coniugi,
4) la separazione con la negoziazione assistita,
5) la separazione davanti agli Uffici del Comune

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1) LA SEPARAZIONE DI FATTO

COS’È LA SEPARAZIONE DI FATTO?

La separazione di fatto consiste di un accordo dei coniugi nell’allontanarsi l’uno dall’altro.
E’ consentita dalla legge e permette alla coppia di separarsi derogando per patto all’obbligo di coabitazione dei coniugi stabilito dall’art.lo 143 c.c.. Non è necessario comunicare ad alcun Ufficio Pubblico tale accordo.
Leggi amplius sul capitolo dedicato


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CAPITOLO 2) LA SEPARAZIONE CONSENSUALE SU ISTANZA DI PARTE

COS’È LA SEPARAZIONE CONSENSUALE SU ISTANZA DI PARTE?

è una procedura che si svolge in tribunale promossa da un solo coniuge che mira a far conseguire alla coppia lo status giuridico della separazione legale coniugale.


COME SI FA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “SU ISTANZA DI PARTE”?

la separazione consensuale su istanza di parte si esegue in Tribunale. La procedura prevede che un solo coniuge faccia convocare l’altro, leggi l’art.lo 711 comma II c.p.c. dal tribunale (depositando un ricorso), per tentare di trovare un accodo sulle condizioni di separazione con l’aiuto del giudice. Questo istituto è scarsamente usato perché se la coppia non è riuscita ad accordarsi, come generalmente avviene, con settimane o mesi di tentativi è improbabile che lo faccia in 15 minuti pur anco fruendo dei consigli del giudice. In questa procedura infatti il giudice non ha poteri di imperio. Se non riesce a convincere i coniugi a sperimentare la soluzione dallo stesso suggerita egli può solo dichiarare infruttuoso sia il tentativo di riconciliazione, (che deve fare per legge preliminarmente), sia quello volto al tentativo di trovare un accordo sulle condizioni della separazione e conseguentemente dichiarare estinto il procedimento senza poter disporre altro. Il coniuge che ha tentato infruttuosamente questa procedura, se vuole separarsi, dovrà eseguirne un altra.

Leggi amplius sul capitolo dedicato

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CAPITOLO 3) LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “SU ISTANZA DI ENTRAMBE LE PARTI

COS’È LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “SU ISTANZA DI ENTRAMBE LE PARTI”?

La separazione legale consensuale su istanza di entrambe le parti è la più classica e tradizionale delle procedure di separazione consensuale. Si svolge in tribunale, presuppone l’esistenza dell’accordo dei coniugi sia sul fatto della separazione, sia sulla disciplina dei rapporti della coppia successiva alla separazione. E’ un atto di volontaria giurisdizione e pertanto il giudice non può modificare d’imperio gli accordi della coppia ma solo rifiutare di omologarli (cioè di recepirli in un provvedimento del tribunale che li rende obbligatori) se sono siffatti da non curare adeguatamente l’interesse della prole.


E’ POSSIBILE ESEGUIRE LA PROCEDURA CON UN SOLO AVOCATO PER ENTRAMBI I CONIUGI?

Si, la procedura di separazione consensuale può essere eseguita in tribunale con l’assistenza di un solo avvocato per entrambe le parti. Ovviamente, se lo preferiscono, le parti possono essere assistite ognuna dal proprio avvocato di fiducia.


COME SI FA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE “SU ISTANZA DI ENTRAMBE LE PARTI”?

Come detto, la separazione consensuale su istanza di entrambe le parti presuppone che sia sorto tra i coniugi un accordo spontaneo, o raggiunto tramite negoziazioni informali eseguite dai rispettivi avvocati, sul fatto della separazione e sulla disciplina che regolerà i loro rapporti personali e patrimoniali successivamente alla separazione.
Si fa confluire il contenuto dell’accordo in un atto che si chiama ricorso, che deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi e si deposita il ricorso in tribunale per iniziare la procedura di separazione.
Il tribunale fissa una data nella quale i coniugi dovranno comparire personalmente davanti al presidente del tribunale (cioè un giudice) o ad un suo delegato (un altro giudice che è stato delegato dal presidente) in questa prima udienza detta udienza presidenziale.
Nell’udienza presidenziale il giudice eseguirà il c.d. rituale tentativo di conciliazione per indurre la coppia a riconciliarsi nell’interesse dei figli ed abbandonare la procedura si separazione. Se il giudice non riesce a riconciliare la coppia, da atto nel processo verbale del fatto che il tentativo di conciliazione non ha dato buon esito, (spesso detto rituale tentativo di conciliazione nella pratica viene omesso).
Quindi l’accodo sulla disciplina dei rapporti dei coniugi che gli stessi si sono dati e che hanno scritto nel ricorso, viene copiato nel verbale di udienza e se i coniugi confermano dinnanzi al giudice la volontà di separarsi, sottoscrivendo il verbale, il giudice prende atto delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, e riferisce al collegio (cioè a tre giudici riuniti per decidere la causa) perché questo proceda all’omologazione della separazione consensuale.
Ove il collegio ritenga che gli interessi della prole non sono adeguatamente curati dalle pattuizioni che i coniugi si sono dati, riconvoca i coniugi e indica loro le modificazioni che occorrono per rendere idonea la disciplina alla cura degli interessi della prole. Se i coniugi rifiutano di adeguarsi il collegio rifiuta di omologare la separazione, lasciando i coniugi nella stessa condizione giuridica nella quale si sarebbero trovarti se non avessero nemmeno iniziato la separazione. (Art.lo 158 c.c.)
Ove il collegio stesso ritenga che gli interessi della prole sono adeguatamente curati dalle pattuizioni che i coniugi si sono dati, emette il c.d. decreto di omologa.
L’emissione del decreto di omologa, avviene circa dieci giorni dopo l’udienza presidenziale. (Il giudice non riferisce al collegio -che non è presente nell’aula dove si svolge l’udienza presidenziale- immediatamente, ma in circa 10 giorni). Tale decreto di omologa, che conclude la procedura di separazione consensuale in tribunale, omologa la separazione alle condizioni di cui al verbale nel quale sono confluite le dichiarazioni dei coniugi che provano l’accordo degli stessi sulla disciplina dei rapporti della coppia successivi alla separazione. La coppia, dopo l’omologazione del verbale, è tenuta a rispettare la disciplina in esso contenuta.


DEVO ANDARE PERSONALMENTE DAVANTI AL GIUDICE O CI PUÒ ANDARE IL MIO AVVOCATO?

No. La presenza personale delle parti davanti al giudice è obbligatoria. Non è possibile mandare un delegato, nemmeno il proprio avvocato.


SE L’ALTRO CONIUGE DOPO AVER FIRMATO IL RICORSO DALL’AVVOCATO POI NON SI PRESENTA IN TRIBUNALE, COSA SUCCEDE?

Se uno dei due coniugi dopo essersi accordato ed aver firmato il ricorso davanti all’avvocato non si presenta in tribunale all’udienza fissata o presentandosi davanti al presidente non conferma la volontà di separarsi, il giudice può fissare una nuova udienza. Se anche a questa una parte non si presenta, il giudice dichiara estinto il procedimento e cancella la causa dal ruolo.
Essendo la separazione consensuale un atto di c.d. volontaria giurisdizione, il giudice non può dettare d’imperio la disciplina dei rapporti della coppia ma deve limitarsi a dichiarare estinto il procedimento.


SERVE NECESSARIAMENTE UN AVVOCATO O POSSIAMO ANDARE NOI CONIUGI DA SOLI A FARE LA SEPARAZIONE IN TRIBUNALE ?

L’art.lo 707 del codice di procedura civile vedi qui l’art.lo 707 c.p.c. stabilisce che “i coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore. L’art.lo 711 vedi qui l’art.lo 711c.p.c. che stabilisce le attività che la coppia deve compiere personalmente in occasione dell’udienza presidenziale non deroga all’art.lo 707. Pertanto la presenza del difensore dovrebbe essere obbligatoria. Tuttavia alcuni tribunali consentono alla coppia di eseguire la procedura di separazione consensuale da sola senza il difensore mentre altri pretendono la presenza di un difensore anche per la separazione consensuale. Ci sono differenti orientamenti nel senso detto anche tra tribunali della stessa regione.


IN QUALE TRIBUNALE SI FA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE ?

Presso “il tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio”.


IL TRIBUNALE PIÙ VICINO NON ACCETTA UNA DOMANDA DI SEPARAZIONE AVANZATA DAI CONIUGI SENZA L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO. POSSO RECARMI A FARE LA SEPARAZIONE PRESSO UN ALTRO TRIBUNALE DELLA MIA REGIONE CHE INVECE ACCETTA TALE DOMANDA?

La coppia non può scegliere presso quale tribunale iniziare la procedura di separazione, per il fatto della competenza territoriale obbligatoria degli Organi Giudiziari, che deve essere, come detto, necessariamente quella “del tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio” leggi l’art.lo 706 c.p.c.
Nel caso della separazione consensuale la coppia, se ha diverse residenze, alle quali corrispondono competenze territoriali di differenti tribunali, può incardinare a sua scelta la procedura di separazione consensuale in uno dei due tribunali.


QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE LEGALE CONSENSUALE?

Si riassumono gli effetti della separazione legale trattati più ampiamente qui. I coniugi acquistano lo status di “coniugi legalmente separati” che consente loro, se lo desiderano, di divorziare dopo 6 mesi dall’udienza presidenziale della procedura di separazione. Se la coppia era in regime di comunione legale dei beni questa si scioglie e il regime applicabile diventa quello della separazione legale dei beni, che consente ai coniugi separati di effettuare acquisti senza che questi ricadano in comproprietà dell’altro coniuge. Viene emesso un provvedimento (decreto di omologa) che recepisce la disciplina dettagliata dei rapporti della coppia successivi alla separazione decisa dalla coppia stessa che diventa obbligatoria per entrambi i coniugi.


QUANDO POSSO EFFETTUARE ACQUISTI, SENZA CHE QUESTI RICADANO IN COMPROPRIETÀ IN CAPO ALL’ALTRO CONIUGE?

In passato per lo scioglimento della comunione legale occorreva attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione emessa all’esito di procedura di separazione giudiziale o l’emissione del decreto di omologa nella procedura di separazione consensuale. Nel 2015 la legge 6 maggio 2015, n. 55, modificando il contenuto del’art.lo 191 c.c. ha introdotto le seguenti novità:
Dal momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati nella separazione giudiziale o la coppia sottoscrive il verbale nella separazione consensuale, ope legis viene modificato il regime patrimoniale della famiglia, da comunione legale a separazione. leggi l’art.lo 191 comma II c.c. (Pertanto, per i coniugi in comunione dei beni, gli acquisti successivi a tale momento vedranno ricadere la proprietà al 100% in capo al singolo acquirente e questa non si dividerà più al 50% con l’altro coniuge).
Attenzione però, se la separazione non viene omologata (ad es. perché il collegio trova le pattuizioni che i coniugi si sono dati inidonee alla cura degli interessi dei figli), il processo si estingue e secondo la migliore interpretazione del secondo comma dell’art.lo 191 c.c. e delle parole “purché omologato”, non solo si ripristina lo status quo ante, ma l’intera procedura di separazione è da considerarsi tamquam non esset, onde gli acquisti compiuti medio tempore ricadrebbero in comunione. Pertanto è consigliabile attendere comunque l’omologazione prima di effettuare acquisti importanti se si vuole essere certi che non ricadano nella sfera patrimoniale dell’altro coniuge al 50%.


DOPO LA SEPARAZIONE CONSENSUALE CHE COSA SUCCEDE?

I separati possono:
1) Rimanere separati, anche per tutta la vita senza mai né riconciliarsi né divorziare, (conservando così gli stessi diritti successori del coniuge sposato e non separato leggi l’art.lo 548c.c. e la validità dei titoli che sono fonte del diritto di credito rappresentato dall’assegno di mantenimento).
2) Divorziare, dopo un periodo di tempo di separazione ininterrotta (6 mesi in caso di separazione consensuale o 1 anno in caso di separazione giudiziale).
3) Riconciliarsi
(annullando gli effetti della separazione e dunque rinunciando al titolo che da diritto di ricevere l’assegno di mantenimento, ove presente).
Come detto, I coniugi, dopo 6 mesi o un anno di separazione (vedi di seguito) non sono tenuti a decidere se divorziare o riconciliarsi, possono invece decidere di rimanere separati, se lo desiderano, anche per tutta la vita e rimanere nella condizione di poter chiedere il divorzio in qualunque momento ad es. anche dopo 10 o 20 anni.
Se i coniugi vogliono riconciliarsi devono semplicemente tornare insieme, essendo la riconciliazione nell’ordinamento italiano fattuale. La riconciliazione annulla gli effetti della separazione. leggi la riconciliazione


DOPO LA SEPARAZIONE POSSO AVERE UN’ALTRA RELAZIONE?

Si, dopo che il giudice autorizza i coniugi a vivere separati. Sul punto la Cassazione ha sentenziato:
“una volta iniziato il giudizio di separazione e cessata di fatto la convivenza, non possono logicamente più assumere autonomo rilievo i comportamenti successivi del coniuge separato, anche se, in ipotesi, idonei a giustificare una dichiarazione di addebitabilità, posto che l’addebito trova la sua collocazione esclusivamente nel quadro della separazione, come responsabilità causativa dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e non ha quindi ragion d’essere allorché la convivenza è cessata (SEZIONE I CIVILE Sentenza 1 luglio - 19 settembre 2008, n. 23885, Cass. 1997/6566)”.
Dunque non ci sarebbe da temere l’addebito se la relazione extraconiugale comincia dopo la separazione, anche se esiste qualche pronunciamento contrario minoritario e risalente: Cass. 2148/1991.
Tuttavia una relazione successiva alla separazione se si traduce in una convivenza more uxorio con il nuovo compagno/a produce una conseguenza pregiudizievole: l’altro coniuge può ottenere che sia revocato il provvedimento di assegnazione della casa familiare. Leggi l’art.lo 337 sexies c.c.




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