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INDICE

 

LE PROCEDURE CONSENSUALI DI DIVORZIO


 

Il presente capitolo è focalizzato sulle procedure consensuali di divorzio. Per avere maggiori informazioni di tipo generico sull’istituto del divorzio, sulle sue caratteristiche, funzioni e peculiarità ti suggeriamo di leggere i capitoli precedenti

 


COSA SONO LE PROCEDURE CONSENSUALI DI DIVORZIO ?

Le procedure consensuali di divorzio sono una sequenza di operazioni con effetti giuridici che la coppia che si accordi sul fatto di divorziare e sulla disciplina dei propri rapporti successivi al divorzio può porre in essere per sciogliere il vincolo coniugale.
Tali procedure, in quanto di tipo “consensuale”, presuppongono, come appena detto, che sia già sorto un accordo tra i coniugi sulla scelta di divorziare e sulla disciplina dei propri rapporti personali e patrimoniali successivi al divorzio, o che possa sorgere tale accordo durante negoziazioni condotte con l’aiuto dei propri avvocati.


COSA SUCCEDE SE NON MI ACCORDO CON L’ALTRO CONIUGE?

Che non è utilizzabile una procedura consensuale di divorzio e pertanto quello dei due coniugi che vuole divorziare dovrà iniziare una procedura di divorzio contenzioso.


A COSA SERVE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E PERSONALI?

Tutte le procedure di divorzio mirano fondamentalmente ad impedire il prosieguo delle liti degli ex coniugi attraverso la realizzazione di una disciplina scritta cogente dei rapporti personali (es. con chi stanno i figli, quando) e patrimoniali (es. chi paga, cosa) dei coniugi che li sollevi dall’onere di dover quotidianamente trovare un accodo su tali rapporti in un momento in cui, per il fatto delle liti, non sono più in grado di farlo.
Poiché per legge i patti scritti, che contengono la disciplina dei rapporti della coppia successivi al divorzio devono essere rispettati sotto pena di importanti sanzioni, una volta stabiliti, ad entrambi i coniugi basterà pretendere il rispetto di quei patti, se necessario con azione giudiziale, per non dover più litigare sui rapporti da essi regolati.


SU COSA DEVO ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE PER POTER DIVORZIARE UTILIZZANDO UNA PROCEDURA CONSENSUALE DI DIVORZIO?

1. sul fatto di divorziare
2. sulla disciplina dei rapporti personali
3. sulla disciplina dei rapporti patrimoniali


CHE TIPO DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI PERSONALI
E’ NECESSARIO DARCI PER DIVORZIARE CON UNA PROCEDURA CONSENSUALE?

Poiché nelle procedure consensuali di divorzio è la coppia che decide la disciplina dei propri rapporti successivi al divorzio stesso, si indica qui di seguito gli elementi essenziali sui quali i coniugi devono trovare un accordo per accedere ad una qualunque delle dette procedure. (Siccome la procedura di divorzio innanzi all’Ufficiale di stato Civile (cosiddetta “divorzio in Comune”), non è procedibile se ci sono figli, se siete interessati a quella procedura, potete passare al paragrafo successivo, escludendo quanto esposto con riferimento alla prole.
Riguardo all’affidamento della prole è preferibile prevedere il regime di affido condiviso perché la previsione del regime di affido esclusivo della prole ad uno dei due coniugi, in assenza di un adeguata giustificazione che provi l’inidoneità dell’altro genitore a condividere l’affido, potrebbe non superare il vaglio del collegio nella procedura di divorzio tribunalizia o quello del Procuratore della Repubblica nella procedura di divorzio con negoziazione assistita. Ciò giacché la legge di riforma del 2006 ha espressamente previsto la preferenza per l’affido di tipo condiviso e considerato l’affido esclusivo come soluzione residuale da disporre, come detto, solo in presenza di un caso di inidoneità di uno dei genitori all’affido condiviso.
Per quanto riguarda il tempo che la prole deve passare con un genitore e con l’altro, questo dovrebbe essere di pari entità per evitare che la prole formi un carattere che consista della clonazione del carattere del genitore con il quale dovesse convivere per un tempo troppo esteso. E’ stato osservato infatti che la prole è portata ad assorbire e ripetere le reazioni ai casi della vita del genitore con il quale prevalentemente convive.
Per evitare questo problema la legge di riforma del diritto di famiglia ha espressamente previsto il diritto della prole di passare un tempo equilibrato e continuativo con entrambi i genitori considerando evidentemente preferibile che la prole formi un carattere terzo fondato sull’osservazione critica delle condotte di più persone, e significativamente la legge 10 novembre 2014, n. 162 art.lo 6 comma 3 che disciplina la procedura di divorzio con negoziazione assistita, ha reso obbligatorio che gli avocati inseriscano nella convenzione la seguente dizione: “gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori” nell’accordo di separazione.
Non deve essere prevista la disciplina dell’affidamento con riferimento alla prole maggiorenne della quale si dovrà indicare solo il genitore con il quale risiederà fino all’indipendenza economica.


CHE TIPO DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
E’ NECESSARIO DARCI PER DIVORZIARE CON UNA PROCEDURA CONSENSUALE?

Le pattuizioni che disciplinano i rapporti patrimoniali della coppia che divorzia consensualmente devono prevedere necessariamente l’obbligo a carico del coniuge più abbiente di pagare un assegno per concorrere al mantenimento della prole (salvi i rarissimi casi in cui la prole abbia adeguate risorse proprie). Tale contributo deve consistere in una corresponsione periodica: il c.d. “assegno di mantenimento”. Se i figli sono minorenni il beneficiario dell’assegno (cioè il creditore di tale prestazione) non è immediatamente il minore o i minori ma è il coniuge coaffidatario (se è previsto l’affidamento condiviso) o il coniuge affidatario esclusivo della prole. La prole è il beneficiario mediato di tale corresponsione, nel senso che il coniuge che riceve gli assegni dall’altro per il mantenimento della prole deve volgerli a tale scopo e non può usarli in altro modo.
Se i figli sono maggiorenni, è possibile prevedere che il contributo venga versato immediatamente a loro, che diventano i creditori della prestazione del versamento dell’assegno periodico. Tale previsione proposta dai coniugi può non essere accettata dal Giudice, che, anche nella procedura di separazione con negoziazione assistita, ha l’obbligo di verificare la corrispondenza delle pattuizioni dei coniugi all’interesse della prole prima di rilasciare l’autorizzazione alla trascrizione dell’accordo. Egli può disporre l’audizione dei minori.
Se i figli sono più di uno è necessario prevedere un assegno periodico specifico per ciascun figlio, non essendo possibile prevedere un unico assegno cumulativo. Ciò in quanto gli assegni sono soggetti a revisione separata. Cioè quando un figlio trova un lavoro e consegue adeguati redditi propri, il coniuge obbligato a corrispondere un assegno per il suo mantenimento può chiedere giudizialmente di essere sollevato da tale obbligo ma non da quello di corrispondere gli assegni per il mantenimento degli altri figli non ancora economicamente indipendenti. Pertanto ogni assegno deve essere specificamente determinato nel suo preciso ammontare per ognuno dei figli.
l’aggiornamento della misura degli assegni al costo della vita c.d. aggiornamento ISTAT è obbligatorio e può comportare una riduzione degli assegni in caso (raro) di deflazione.
Non è possibile prevedere un termine per la corresponsione degli assegni di mantenimento della prole: es. pagherò gli assegni fino al compimento dell’anno 18mo di mio figlio, trattandosi il tempo della corresponsione dell’assegno per il mantenimento dei figli di un diritto indisponibile, regolato da norme imperative. (Cioè è la legge stessa a stabilire imperativamente la durata del tempo nel quale devono essere pagati gli assegni, pertanto detta durata non può essere stabilita dai genitori in modo differente).
Oltre all’assegno di mantenimento della prole, è possibile prevedere un assegno divorzile per il coniuge più debole economicamente. Tale seconda previsione non è giuridicamente obbligatoria.
Se quest’ultimo lo vuole e il coniuge più abbiente glielo nega, il coniuge più debole economicamente può ottenere comunque un assegno divorzile, d’imperio, dal giudice, promuovendo la differente procedura di divorzio contenzioso
Leggi le caratteristiche e i presupposti dell’assegno divorzile per l’ex coniuge che sono differenti rispetto a quello della separazione.
In genere per trovare un accordo sulla misura dell’assegno divorzile è necessario fare una previsione realistica sull’assegno che si potrebbe ottenere in un giudizio di divorzio contenzioso, cioè in un giudizio nel quale è il giudice al posto dei coniugi che non si accordano a decidere la misura dell’assegno. Ciò si può fare rivolgendosi ad un avvocato o valutando quanto occorre al coniuge più debole per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Recentemente una sentenza della Corte di Cassazione Civile, (sez.I, sentenza 10/05/2017 n° 11504), ha stabilito che l’assegno non deve essere adeguato alla necessità di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma deve solo assicurare una condizione di vita dignitosa. Trattasi tuttavia di una giurisprudenza (la giurisprudenza è l’insieme delle sentenze su un determinato argomento) minoritaria (cioè di numero inferiore rispetto a quelle emesse dalla Suprema Corte che interpretano la legge in modo opposto). La giurisprudenza maggioritaria attualmente stabilisce ancora che l’adeguatezza dell’assegno alla conservazione del tenore di vita matrimonialiste è il criterio per determinare la misura dell’assegno divorzile.
Una volta fatta una previsione di massima sulla misura dell’assegno divorzile che potrebbe essere riconosciuto in un giudizio contenzioso dal giudice al coniuge più debole, la coppia può decidere di evitare le lungaggini e i costi di un divorzio contenzioso e accordarsi sulla misura dell’assegno divorzile per accedere ad una delle procedure consensuali di divorzio.
Naturalmente non è previsto dalla legge alcun limite alla misura dell’assegno: se il coniuge economicamente più forte vuole pagare un assegno abbondante la coppia è libera di scegliere una misura di assegno divorzile generosa non essendo vincolata al calcolo del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.


QUANTE PROCEDURE CONSENSUALI DI DIVORZIO ESISTONO?

Esistono 3 procedure consensuali divorzio:

1. il divorzio a domanda congiunta
2. il divorzio con negoziazione assistita
3. il divorzio davanti al sindaco (o un suo delegato) in funzione di Ufficiale delle Stato Civile


POSSIAMO SCEGLIERE UNA QUALUNQUE PROCEDURA PER DIVORZIARE O CI SONO CONDIZIONI PARTICOLARI PER ACCEDERE AD UNA SPECIFICA PROCEDURA.

La coppia è libera di scegliere quale procedura usare, con l’eccezione della procedura di divorzio davanti al Sindaco che è accessibile solo alla coppia che non abbia figli .


SE ABBIAMO TROVATO UN ACCORDO POSSIAMO DIVORZIARE DA SOLI O SERVE UN AVVOCATO?

Se non ci sono figli i coniugi possono eseguire da soli la procedura di divorzio davanti al Sindaco, non le altre, per le quali è necessario il ministero di un difensore.


QUANDO POSSIAMO DIVORZIARE ?

le procedure di divorzio consensuale (e quella giudiziale c.d. divorzio contenzioso) possono essere iniziate dopo che la coppia abbia conseguito da almeno 6 mesi lo status di separazione legale con procedura di separazione consensuale e da almeno 1 anno se tale status è stato conseguito con procedura di separazione giudiziale.
La separazione non deve essere stata interrotta da una riconciliazione a cui abbia fatto seguito, per un ripensamento, l’intento di divorziare. Ciò perchè la riconciliazione annulla lo status di separazione e rende pertanto improcedibile la domanda di divorzio.
(vedi esattamente il dies a quo del termine di 6 mesi/1 anno, cioè da quando esattamente devono passare i 6 mesi per potersi separare) nel capitolo sul divorzio

 

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