l'attribuzione               dell'esercizio               della responsabilità   genitoriale   su   di   essi   e   delle eventuali   disposizioni   relative   alla   misura   e alla modalità del contributo. Art. 337 Sexies Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza. Il    godimento    della    casa    familiare    è attribuito     tenendo     prioritariamente     conto dell' interesse    dei    figli.     Dell'assegnazione     il   giudice    tiene    conto    nella    regolazione    dei rapporti   economici   tra   i   genitori,   considerato l'eventuale    titolo    di    proprietà.    Il    diritto    al godimento   della   casa    familiare    viene   meno   nel    caso    che    l'assegnatario   non    abiti    o    cessi   di    abitare    stabilmente    nella    casa    familiare    o   conviva     more     uxorio      o      contragga      nuovo   matrimonio.           Il           provvedimento          di assegnazione      e      quello      di      revoca      sono trascrivibili     e     opponibili     a     terzi     ai     sensi dell'articolo 2643. In   presenza   di   figli   minori,   ciascuno dei      genitori      è      obbligato      a      comunicare all'altro,   entro   il   termine   perentorio   di   trenta giorni,   l'avvenuto   cambiamento   di   residenza o    di    domicilio.    La    mancata    comunicazione obbliga        al        risarcimento        del        danno eventualmente      verificatosi      a      carico      del
omologa   o   si   prende   atto   di   un   accordo   dei genitori,        relativo        alle        condizioni        di affidamento   dei   figli,   il   giudice   non   procede all'ascolto   se   in   contrasto   con   l'interesse   del minore o manifestamente superfluo. Qualora    ne    ravvisi    l'opportunità,    il giudice,    sentite    le    parti    e    ottenuto    il    loro consenso,      può      rinviare      l'adozione      dei provvedimenti   di   cui   all'articolo   337-ter   per consentire     che     i     coniugi,     avvalendosi     di esperti,       tentino       una       mediazione       per raggiungere     un     accordo,     con     particolare riferimento   alla   tutela   dell'interesse   morale   e materiale dei figli. __________________________ Articoli       inseriti       dal       D.Lgs.       28 dicembre 2013, n. n. 154 ________________________ Art.li 155-bis - 155-sexies  abrogati Art. 156  Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi Il         giudice,         pronunziando         la separazione,      stabilisce      a      vantaggio      del coniuge      cui      non      sia      addebitabile      la
coniuge   o   dei   figli   per   la   difficoltà   di   reperire il soggetto. Art. 337 Septies Disposizioni in favore dei figli maggiorenni Il   giudice,   valutate   le   circostanze,   può disporre   in   favore   dei   figli   maggiorenni   non indipendenti   economicamente   il   pagamento di   un   assegno   periodico.   Tale   assegno ,   salvo diversa   determinazione   del   giudice,   è   versato direttamente all'avente diritto. Ai     figli     maggiorenni     portatori     di handicap   grave   si   applicano   integralmente   le disposizioni     previste     in     favore     dei     figli minori. Art. 337 Octies Poteri del giudice e ascolto del minore. Prima   dell'emanazione,   anche   in   via provvisoria,      dei      provvedimenti      di      cui all'articolo   337-ter,   il   giudice   può   assumere, ad   istanza   di   parte   o   d'ufficio,   mezzi   di   prova. Il   giudice   dispone ,   inoltre,   l'ascolto   del   figlio minore    che   abbia   compiuto   gli   anni   dodici   e anche      di      età      inferiore      ove      capace      di discernimento.    Nei    procedimenti    in    cui    si
separazione    il    diritto    di    ricevere    dall'altro coniuge      quanto      è      necessario      al      suo mantenimento,      qualora      egli      non      abbia adeguati redditi propri. L'entità    di    tale    somministrazione    è determinata   in   relazione   alle   circostanze   e   ai redditi dell'obbligato. Resta   fermo   l'obbligo   di   prestare   gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. Il        giudice        che        pronunzia        la separazione     può     imporre     al     coniuge     di prestare   idonea   garanzia   reale   o   personale   se esiste    il    pericolo    che    egli    possa    sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155. La     sentenza     costituisce     titolo     per l'iscrizione     dell'ipoteca     giudiziale     ai     sensi dell'articolo 2818. In   caso   di   inadempienza ,   su   richiesta dell'avente   diritto,   il   giudice   può   disporre   il sequestro     di     parte     dei     beni     del     coniuge obbligato     e     ordinare     ai     terzi,     tenuti     a
PAGINA SUCCESSIVA HOME PAGINA PRECEDENTE
CODICE CIVILE
AVV. MICHELE CUNICO STUDIO LEGALE