chiunque        vi        ha        interesse,        sentito l'inadempiente   ed   assunte   informazioni,   può ordinare    con    decreto    che    una    quota    dei redditi    dell'obbligato ,    in    proporzione    agli stessi,     sia     versata     direttamente     all'altro   coniuge    o    a    chi    sopporta    le    spese    per    il mantenimento,     l'istruzione     e     l'educazione della prole. Il   decreto   notificato   agli   interessati   ed al   terzo   debitore,   costituisce   titolo   esecutivo (Cod.   Proc.   Civ.   474),   ma   le   parti   ed   il   terzo debitore,   possono   proporre   opposizione   nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione   è   regolata   dalle   norme relative       all'opposizione       al       decreto       di ingiunzione, in quanto applicabili. Le   parti   ed   il   terzo   debitore   possono sempre   chiedere,   con   le   forme   del   processo ordinario,    la    modificazione    e    la    revoca    del provvedimento.
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CODICE CIVILE
AVV. MICHELE CUNICO STUDIO LEGALE