chiunque
vi
ha
interesse,
sentito
l'inadempiente
ed
assunte
informazioni,
può
ordinare
con
decreto
che
una
quota
dei
redditi
dell'obbligato
,
in
proporzione
agli
stessi,
sia
versata
direttamente
all'altro
coniuge
o
a
chi
sopporta
le
spese
per
il
mantenimento,
l'istruzione
e
l'educazione
della prole.
Il
decreto
notificato
agli
interessati
ed
al
terzo
debitore,
costituisce
titolo
esecutivo
(Cod.
Proc.
Civ.
474),
ma
le
parti
ed
il
terzo
debitore,
possono
proporre
opposizione
nel
termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione
è
regolata
dalle
norme
relative
all'opposizione
al
decreto
di
ingiunzione, in quanto applicabili.
Le
parti
ed
il
terzo
debitore
possono
sempre
chiedere,
con
le
forme
del
processo
ordinario,
la
modificazione
e
la
revoca
del
provvedimento.
CODICE CIVILE